L’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi sul corretto trattamento fiscale da riservare ad ammortamenti, contratti, trasferte, ritiri e sponsorizzazioni da parte delle società calcistiche professionistiche. Con un’apposita circolare, l’Agenzia ha risposto ad alcuni quesiti in materia tributaria emersi nel corso del tavolo tecnico con la Figc e con le Leghe Nazionali Professionistiche.
Queste in sintesi le novità sostanziali, con rinvio alla circolare per le disposizioni analitiche.
1) Sono consentiti gli ammortamenti dei costi di acquisizione dei diritti pluriennali dei calciatori a quote decrescenti alle seguenti condizioni: a) il sistema delle quote decrescenti sia utilizzato per l’intero parco calciatori; b) iIl sistema delle quote decrescenti, una volta adottato, non sia modificato, salvo il verificarsi di situazioni eccezionali.
2) Esenzione Iva, oltre che per il premio di addestramento e formazione tecnica, anche per il premio di preparazione e per il premio alla carriera.
3) Non sono imponibili per il calciatore professionista, che ha un contratto di lavoro dipendente, il vitto e l’alloggio forniti gratuitamente dalla società in caso di ritiri pre-campionato e pre-partita, sia in casa sia in trasferta. Al contrario, le spese sostenute dalla società, per esempio in caso di prima sistemazione dell’atleta a inizio stagione, sono a tutti gli effetti dei fringe benefit per il calciatore e quindi soggetti a imposizione fiscale. Non costituisce invece fringe benefit il vitto fornito in occasione di allenamenti che si svolgono fuori dal Comune identificato come normale sede di lavoro e, allo stesso modo, sono esclusi dall’imposizione i rimborsi spese percepiti dall’atleta minorenne per le spese sostenute in caso di provini.
4) Con il documento di prassi, le Entrate chiariscono quali spese sono interamente deducibili dal reddito delle società calcistiche e quali invece lo sono parzialmente. Ad esempio, si può dedurre dal reddito l’intero costo del noleggio di un volo charter utilizzato per le trasferte, nel caso in cui sia effettuato con la formula “vuoto per pieno”, cioè quando viene pagato un corrispettivo fisso a prescindere dai posti occupati. Invece, sono parzialmente deducibili, i costi di vitto e alloggio sostenuti per i ritiri degli atleti.
5) Costituiscono redditi di lavoro dipendente i valori corrispondenti ai beni assegnati ai calciatori professionisti dagli sponsor, tranne nei casi in cui gli atleti abbiano un obbligo contrattuale di utilizzarli, li debbano poi restituire e siano previste penali in caso di inadempimento. Sono invece sempre considerati redditi di lavoro dipendente i premi e le liberalità che gli sponsor corrispondono ai calciatori in relazione al conseguimento di risultati sportivi. Lo sponsor dovrà operare le ritenute alla fonte e comunicare con la società sportiva per consentirle di effettuare correttamente i conguagli.
6) La cessione di contratto relativo alle prestazioni di un calciatore, tra una società italiana e una non residente, è una prestazione di servizi e l’operazione è da considerarsi effettuata al momento della sottoscrizione del contratto di cessione. Inoltre, il documento di prassi chiarisce che la cessione del calciatore effettuata da una società italiana nei confronti di una società non residente è fuori dal campo Iva, mentre la cessione effettuata da una società non residente nei confronti di una società italiana è territorialmente rilevante ed è previsto l’obbligo di autofattura.