Il nome di Gennaro Gattuso, o meglio di suo «fratello», era comparso nella prima tranche dell’inchiesta cremonese sul calcioscommesse. Ne aveva parlato alle autorità giudiziarie finlandesi il singaporiano Wilson Raj Perumal, il primo pentito del procedimento che poi sconvolse la Serie A e B con arresti e indagati eccellenti. Peccato che Gattuso di fratelli non ne abbia e, probabilmente, Perumal faceva riferimento a Salvatore Pipieri, amico fraterno di Ringhio e in stretto contatto con Francesco Bazzani, detto il Civ, titolare di un’agenzia di scommesse, lui sì manipolatore di partite e tra gli arrestati nell’inchiesta. Per il gip di Cremona Guido Salvini, però, che ha archiviato la posizione dell’ex capitano del Milan, per Ringhio, «al più si può prospettare un coinvolgimento, non consentito, del giocatore in scommesse calcistiche» che spiegherebbe meglio i suoi rapporti con Pipieri con Bazzani. Ma «non si tratterebbe comunque di comportamenti penalmente rilevanti». Rapporti, tra l’altro, che risalirebbero forse a un periodo in cui le scommesse dei giocatori non erano ancora vietate.
Gattuso, interrogato il 14 aprile scorso, ha escluso non solo di aver preso parte a qualsiasi progetto di manipolazione di partite del Milan ma anche di aver semplicemente commesso su partite di calcio dopo il 2004, momento in cui era entrato in vigore il regolamento che vieta ai giocatori di scommettere. In conclusione – scrive il giudice – non vi è alcun elemento che sostenga le ipotesi di accusa indicate nell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, nè relazione ad un coinvolgimento di Gattuso nella manipolazione in alcune partite del Milan nè tanto meno, nemmeno in origine, in ordine ad una sua partecipazione all’associazione per delinquere al centro delle indagini. Per Salvini manca ancora l’analisi del computer e dello smartphone sequestrati a Gattuso ma non sembra che tale accertamento possa modificare la valutazione ora espressa e non appare comunque corretto dilazionare l’adozione del presente provvedimento, tenuto conto dei gravi pregiudizi che la pendenza del procedimento può provocare all’attività professionale dell’indagato in termini di perdita o di incertezza di contratti e di occasioni di lavoro nel mondo sportivo.