Conte calcioscommesse Chelsea, il ct della nazionale rischia una condanna nell’ambito del processo sul calcioscommesse: il pm di Cremona Di Martino, infatti, ha chiesto 6 mesi di reclusione per il tecnico.
Tutto ruota intorno alla partita Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011. Non ci sarebbero prover di un coinvolgimento di Antonio Conte nel sistema delle scommesse truccate, ma il tecnico avrebbe dato un sostanziale “benestare” alla combine. Conte, stando al procuratore di Cremona Roberto di Martino, sarebbe venuto meno a quell’obbligo, sancito in un accordo tra allenatori e Figc, in base al quale un tecnico dovrebbe avere una funzione di garanzia, impedendo che i propri giocatori commettano illeciti.
Moitovo per cui, sostiene l’accusa, il ct, che ieri ha firmato un contratto da 20 milioni di euro complessivi per tre anni con il Chelsea, deve essere condannato a sei mesi, con la sospensione condizionale, e a 8mila euro di multa per frode sportiva. Condanna di poco inferiore, quattro mesi e quattromila euro di multa, per il suo vice al Siena a quel tempo e che l’ha seguito in Nazionale, Angelo Alessio. Decisivo, per di Martino, Filippo Carobbio, tra i “pentiti” dell’inchiesta, che parlò di una decina di partite che videro coinvolto il Siena.
Conte calcioscommesse Chelsea, sentenza a maggio
Ma i legali di Conte, Francesco Arata e Leonardo Cammara, sono pronti a dare battaglia a cominciare dalla prossima udienza, l’11 aprile: «Contesteremo tutto, nella ricostruzione dei fatti e anche in diritto, dimostrando l’estraneità di Conte. La richiesta di condanna non è certo una sorpresa». La sentenza del gup Beluzzi per Conte è attesa per metà maggio, a poche settimane dall’inizio degli Europei in Francia che vedranno protagonista il prossimo allenatore del Chelsea.
Gli viene contestato un concorso per omissione. A questo punto il pm deve provare:
1) che Conte sapesse della combine, e qui pare che ci siano forti indizi.
2) che la figura dell’allenatore ricopra una posizione di garanzia in senso giuridico rispetto alle frodi commesse dai propri giocatori. Questo fonderebbe l’obbligo di impedire l’evento secondo lo schema del concorso omissivo nel reato commissivo. Esempio: la madre che non denuncia abusi a lei noti a danno dei figli minori. La fonte dell’obbligo di garanzia puo` essere anche privatistica, come in questo caso; si pensi al bagnino, che risponde di omicidio volontario e non di semplice omissione di soccorso aggravata, se lascia affogare un bagnante in difficolta` senza attivarsi nei limiti del possibile per salvarlo.