L’attivita’ di linkare a file protetti dal diritto d’autore o di incorporarli ‘embeddarli’ da Youtube non costituisce reato e non puo’ permettere il sequestro di un sito internet.
E’ questo in sintesi quanto stabilito dal tribunale del riesame di Roma, in riferimento al portale internet Kisstube.tv.
Il sito era uno dei 152 siti accusati ad inizio di novembre di violare il diritto d’autore attraverso la messa a disposizione di link a film e partite di calcio e, per questo motivo, era stato sequestrato nel corso dell’operazione Odissea, portata avanti dalla procura capitolina.
Il Tribunale ha cosi accolto il ricorso presentato, per conto del portale, dall’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito che aveva sollecitato l’annullamento del decreto di sequestro principalmente per la violazione, da parte del gip, dei principi stabiliti dalle recenti sentenze della corte di giustizia dell’Unione europea.
La giustizia comunitaria aveva infatti stabilito la liceita’ delle attivita’ di linking e di embedding su Youtube.
Il legale esprime soddisfazione per l’applicazione – prima volta in Italia – dei principi contenuti nelle sentenze citate, secondo i quali “la diffusione su un sito web – mediante il cosiddetto embedding – di un’opera protetta non e’ qualificabile come “messa a disposizione del pubblico” e, pertanto, “non costituisce violazione del diritto d’autore nella misura in cui l’opera non e’ diretta ad un nuovo pubblico o divulgata con una modalita’ tecnica diversa da quella adottata per la comunicazione originale”.
Il tribunale della liberta’ presieduto da Bruno Azzolini, giudici a latere Filippo Steidl e Roberta di Gioia, ha annullato cosi l’ordine di sequestro preventivo nei confronti del titolare del sito, uno sviluppatore nel settore dell’embedding di video, che aveva realizzato produzioni per diverse squadre di calcio oltre che per alcune istituzioni e associazioni benefiche.