I procuratori sportivi – divenuti ormai vere e proprie superstar anche mediatiche del “calciomercato” – assistono, nell’esercizio della loro attività professionale o anche occasionalmente, club e calciatori nelle trattative finalizzate alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva tra un atleta e una squadra, o alla conclusione di un trasferimento di un calciatore tra due società sportive.
I rapporti tra queste tre figure (club, sportivo, procuratore) hanno causato, sotto il profilo fiscale, problemi applicativi/interpretativi di non facile soluzione, ingenerati per lo più dalla lentezza con cui le normative di riferimento sono riuscite a tenere il passo con l’evoluzione sia del diritto sportivo internazionale sia della prassi operativa del settore.
Fino al 2015 il Regolamento emanato dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per disciplinare l’attività dei soggetti allora denominati “agenti” stabiliva il divieto per gli agenti stessi di rappresentare nella stessa trattativa una società calcistica e un calciatore, nonostante la federazione internazionale che governa il calcio (la FIFA, Fédération Internationale de Football Association) avesse già da tempo “sdoganato” la possibilità per i procuratori sportivi di operare trasparentemente in presenza di un conflitto d’interesse.
In questo non lineare quadro di riferimento, alcune verifiche fiscali effettuate su club calcistici si sono concluse con l’inquadramento, in certi casi, del compenso riconosciuto dalla società all’agente come una specie di accollo, in parte o in toto, del pagamento che il giocatore avrebbe dovuto direttamente corrispondere all’agente stesso per l’attività resa in proprio favore.
Pertanto, la quota di corrispettivo versato dalla società ritenuta imputabile al calciatore è stata riqualificata come compenso in natura (fringe benefit) a favore del calciatore stesso, così che le società sportive si sono viste contestare l’indeducibilità ai fini IRAP dell’importo in questione (in quanto costo di lavoro dipendente), l’indetraibilità della relativa IVA e l’omessa effettuazione delle ritenute a titolo di acconto dovute sull’importo del fringe benefit.
Per eliminare l’inaccettabile stato d’incertezza in cui gli operatori si sono conseguentemente ritrovati, è intervenuta la Legge di Stabilità per il 2014, prevedendo (con una norma, a dire il vero, di non felicissima formulazione) una presunzione fiscale assoluta: a partire dal periodo d’imposta 2013, il 15% dei costi sostenuti da una società sportiva per l’attività di assistenza dei procuratori nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti è divenuto automaticamente compenso in natura, considerato erogato – e quindi tassabile in capo – al calciatore (al netto, tuttavia, delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative).
Nel corso del 2015 sono intervenute due importanti modifiche normative, collegate strettamente tra di loro.
Da una parte, è entrato in vigore – con decorrenza dalla campagna trasferimenti di luglio 2015 – il nuovo Regolamento FIGC, in recepimento dei principi già da tempo adottati dalla FIFA. Il conflitto d’interessi è divenuto espressamente lecito e regolamentato: uno stesso procuratore sportivo può ora rappresentare, nella stipula di un contratto di prestazione sportiva, sia la società calcistica che il calciatore coinvolti in tale contratto, purché questa circostanza sia contrattualmente esplicitata e accettata da tutte le controparti.
Dall’altra parte, la Legge di Stabilità per il 2016 ha abrogato la presunzione assoluta in merito alla presenza in ogni trattativa di calciomercato di un conflitto d’interessi in capo all’agente/procuratore e la conseguente forfettizzazione per legge della quota del compenso dell’agente suscettibile di riverberare utilità in capo al calciatore.
Al fine di evitare che, contraddicendo i desiderata da cui hanno preso le mosse le modifiche regolamentari e normative di cui sopra, emergano nuovi dubbi e incertezze, nel marzo 2017 è stata presentata una proposta di legge (primo firmatario l’on. Bernardo) che prevede espressamente l’impossibilità di configurare i costi sostenuti dalle società per le prestazioni dei procuratori sportivi come fringe benefit in capo ai calciatori.
Deducibilità fiscale: proposta di legge su plusvalenze, ingaggi e procuratori
L’esito positivo della proposta di legge, attualmente al vaglio della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, rappresenterebbe un importante traguardo per il mondo del calcio: quella certezza “fiscale” dei propri comportamenti invocata da anni.
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L’avvocato Gianluca Boccalatte, che ringraziamo per questo suo contributo, è partner dello Studio Biscozzi Nobili.
Fondato nel 1977, Biscozzi Nobili è tra gli studi professionali leader in Italia nel settore tributario con la caratteristica distintiva e differenziante di fornire una consulenza integrata e sinergica tra le aree fiscale, legale, anche per le attività di M&A e di Corporate Finance, e del contenzioso tributario. Lo Studio conta attualmente su un team di circa 50 professionisti tra avvocati e dottori commercialisti, attivi nella sede di Milano, in grado di assistere i propri clienti sia in Italia che all’estero, grazie a relazioni privilegiate con network internazionali e studi professionali locali.