Registro nazionale degli agenti sportivi – Si va verso una nuova regolamentazione della professione di procuratore sportivo in Italia, con la reintroduzione dell’esame per l’abilitazione professionale e dell’albo dei soggetti abilitati all’esercizio della professione di agente.
Nel 2015 per il recepimento della direttiva Fifa era stato abolito l’elenco in cui erano iscritti gli Agenti Fifa abilitati all’esercizio della professione, elenco detenuto dalla FIGC che era anche responsabile degli esami di abilitazioni.
Oggi a distanza di quasi tre anni dalla deregulation del 2015, periodo in cui chiunque ha potuto rappresentare un calciatore e/o una società in un trasferimento semplicemente versando una quota da intermediario alla FIGC, è stato approvato un emendamento alla Legge di bilancio 2018, proposto dai senatori Falanga, Barani e Milo, che prevede la reintroduzione della figura del procuratore sportivo, la nuova istituzione dell’albo dei procuratori, nel quale verranno reintegrati con effetto immediato gli ex agenti Fifa, e la reintroduzione dell’esame di abilitazione per esercitare la professione.
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Registro nazionale degli agenti sportivi, il testo dell’emendamento
È istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.
Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità.
È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.
Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.
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Registro nazionale degli agenti sportivi, l’iter della Legge di Bilancio
Il testo della Legge di Bilancio contenente l’emendamento che reintroduce il Registro nazionale degli agenti sportivi ha ottenuto il via libera del Senato con 136 sì e 30 no.
Il testo è ora passato in seconda lettura alla Camera. L’iter a Montecitorio è stato avviato in commissione Bilancio martedì 5 dicembre per concludersi in tempo per portare il provvedimento in Aula il 19 dicembre. L’approvazione in seconda lettura al Senato dovrebbe essere prevista per il 22 dicembre.
Se, come sembra possibile, l’emendamento dovesse passare indenne anche l’esame della Camera, dovrà essere poi approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il CONI, il regolamento relativo all’esame di idoneità professionale e alla tenuta dell’albo, che per quanto riguarda gli agenti dei calciatori, dovrebbe finire sotto il cappello della FIGC.