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(Insidefoto.com)

Asd a fini di lucro. La Legge di Bilancio, da poco approvata dal Parlamento, ha introdotto la figura della società dilettantistica sportiva con fini di lucro: sarà utilizzabile per creare nuove squadre o modificare quelle esistenti.

Lo scopo lucrativo – come riporta l’inserto Affari & Finanza di Repubblica – deve essere incluso nella denominazione; gli amministratori non possono rivestire ruoli in altre società della stessa federazione o disciplina; in caso di eventi sportivi a pagamento, è obbligatoria la presenza di un “direttore tecnico”, figura qualificata, in possesso di diploma Isef o di una laurea in Scienze motorie.

Finora, le società dilettantistiche per iscriversi al registro del Coni e accedere ai benefici fiscali riservati allo sport potevano scegliere la forma associativa (con o senza personalità giuridica) o quella della società di capitali o cooperativa ma senza fini di lucro.

La Asd, l’associazione sportiva dilettantistica, resta la forma giuridica più diffusa: è la più semplice da costituire e, almeno fino al 2002, era l’unica a garantire agevolazioni fiscali (Iva agevolata sulle pubblicità, detrazione del 10% per le sponsorizzazioni e di un terzo dell’imposta per la vendita di diritti radio tv).

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Asd a fini di lucro, cosa cambia nella gestione della società

Ma le Asd non possono distribuire utili o avanzi di gestione. Finora, insomma, almeno nelle linee teoriche, lo sport dilettantistico non era un modo per fare cassa o impresa, ma un’attività di rilevanza sociale tutelata sul piano fiscale.

Adesso, le società sportive lucrative possono essere iscritte al registro del Coni e godere di una riduzione del 50% dell’Ires, entro il limite consentito dal regime europeo degli aiuti di Stato.

Cambia anche l’inquadramento dei lavoratori: i compensi dei contratti co.co.co. con società lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente, con iscrizione – ai fini dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti – al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo presso l’Inps e una contribuzione agevolati nei primi cinque anni.

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