Ricorso Juventus Scudetto 2006 – Il Collegio di Garanzia, terzo grado della giustizia sportiva, esaminerà l’11 marzo il ricorso della Juventus contro Federcalcio, Inter e Coni per l’impugnazione del lodo definitivo deciso dal TNAS, che si era dichiarato «incompetente» a decidere in merito alla revoca dell’assegnazione dello scudetto 2005-06, con relativo titolo consegnato all’ Inter, decretata dopo lo scoppio di calciopoli dal commissario Figc Rossi.
La società Juventus aveva presentato ricorso al Collegio di Garanzia ormai un mese fa, chiedendo in via principale:
- di decidere la controversia e, per l’effetto, di accogliere l’istanza di arbitrato presentata dinanzi al Tnas in data 10 agosto 2011;
- di annullare, con effetto ex tunc, il provvedimento del Consiglio Federale F.I.G.C. in data 18 luglio 2011, di reiezione dell’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juventus in data 10 maggio 2011, dell’atto del Commissario Straordinario F.I.G.C., in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006;
- di annullare l’atto del Commissario Straordinario F.I.G.C., in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006;
- di annullare l’assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006;
- in subordine, previo annullamento del lodo impugnato, di rinviare la controversia alla cognizione del Tribunale Federale F.I.G.C., ex art. 43 bis Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., con l’enunciazione dei principi di diritto indicati nel presente ricorso;
- in ulteriore subordine, in caso di ritenuta e dichiarata inammissibilità del presente ricorso, per effetto della res iudicata della sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione in data 25 settembre 2018 (pubblicata in data 13 dicembre 2018), recante accertamento definitivo dell’esclusiva competenza degli organi della giustizia sportiva, di disporre la traslatio iudicii davanti al Tribunale Federale F.I.G.C. per la decisione di merito, quale giudice sportivo competente, assegnando un termine ad hoc".