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Carlo Ancelotti (Foto:Insidefoto)

Il nostro ordinamento giuridico prevede una disciplina speciale per il rapporto di lavoro sportivo.

In particolare, rispetto al regime ordinario, il contratto di lavoro sportivo:

  1. deve essere a forma scritta (a pena di nullità);
  2. può essere a tempo indeterminato o determinato (al massimo di 5 anni, costituendo anche qui una deroga alla disciplina sul rapporto di lavoro a tempo determinato);
  3. deve prevedere clausole tipiche, come la clausola compromissoria o la clausola che impone il rispetto delle istruzioni tecniche.

Sono altresì previsti alcuni divieti in merito al contenuto del contratto, come il divieto di apporre clausole di non concorrenza (e anche qui in aperta deroga della possibilità offerta dall’art. 2125 cod. civ.) o clausole peggiorative delle disposizioni previste dagli Accordi Collettivi di settore.

Il contratto di allenatore professionista di calcio

Il legislatore lascia ampio spazio alle parti (società e sportivo professionista) per arricchire il contratto.

Prendiamo, ad esempio, il contratto di un allenatore professionista di calcio, figura che, al giorno d’oggi, riveste sempre più un ruolo manageriale, con compiti che vanno ben oltre il confine del campo di gioco e investono anche competenze gestorie, di programmazione e finanche di marketing.

Agli allenatori di calcio è oggi, infatti, richiesto, tra le altre cose, di valorizzare il patrimonio della società (in primis  i calciatori, ma anche l’immagine stessa della società, prendendo parte a campagne pubblicitarie o più semplicemente garantendo comportamenti che non intacchino la buona nomea del club).

Per garantire, quindi, che una creazione di valore sia effettivamente perseguita, la Società potrebbe valutare l’inserimento nel contratto di una serie di clausole, tra cui:

  1. clausole relativa alla cessione dei diritti di immagine;
  2. clausole che impegnino l’allenatore a svolgere campagne promozionali della società sportiva o di altre società in qualche modo vicine o controllate dalla proprietà del club;
  3. clausole che incentivino a l’allenatore a valorizzare il parco calciatori;
  4. clausole che incentivino l’allenatore a non cambiare casacca, prevedendo ad esempio bonus con obiettivi pluriennali.

Articolo a cura di Martino Ranieri, senior associate di BonelliErede

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