Trattamento economico calcio femminile – A partire dalla stagione sportiva 2018/2019 – a seguito della delibera contenuta nel comunicato ufficiale n. 38 del 3 maggio 2018 – la F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), mediante l’inquadramento della Divisione Calcio Femminile, organizza e regolamenta i campionati di calcio femminile di Serie A e di Serie B, dapprima pianificati dalla L.N.D. (Lega Nazionale Dilettanti).
Tale movimento calcistico è in costante crescita e la testimonianza più lampante deriva dall’apice raggiunto nel big match di Serie A Juventus-Fiorentina, con 39.027 spettatori all’Allianz Stadium ed il record televisivo di Sky (342.628 spettatori medi, 2,68% di share), che ne detiene i diritti di trasmissione. Un sentiment in continuo aumento che sfocia nella grande curiosità per le azzurre della Nazionale Italiana, a breve impegnate nel Campionato mondiale di calcio femminile in Francia.
E in considerazione della progressiva notorietà, sorgono alcuni quesiti piuttosto spinosi, fra i quali: come sono inquadrate le calciatrici all’interno delle società? Quanto guadagnano le calciatrici?
Una premessa è doverosa: il calcio femminile non rientra nella storica Legge n. 91 del 23 marzo 1981 e, come espressamente sancito dall’art. 29 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), le calciatrici partecipanti ai relativi campionati sono qualificate come “non professioniste”. E per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
Che cosa significa questo? Al di là dei differenti effetti conseguenti dall’atto del tesseramento (quali il c.d. vincolo sportivo, che lega la calciatrice alla società con cui è tesserata fino al compimento del 25° anno di età, alla stregua di una proprietà – salvi gli svincoli per “rinuncia”, “accordo”, “inattività della calciatrice, “inattività della società” e “cambiamento di residenza” ex artt. dal 107 al 111 N.O.I.F.), tale statuizione comporta che non vi è alcun contratto che unisce la calciatrice alla società sportiva e pertanto la calciatrice è inquadrata come sportivo dilettante.
Ne deriva che una calciatrice non può firmare accordi di lavoro (con relative tutele in ambito sanitario, assicurativo e pensionistico tipiche del contratto di lavoro subordinato) bensì esclusivamente accordi economici.
Ma come funzionano tali accordi economici? La F.I.G.C., mediante il Comunicato Ufficiale n. 81 del 27 giugno 2018 e con elevata influenza da parte dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori), ha finalmente aggiornato le N.O.I.F. inserendo l’art. 94 quinquies, conferendo una regolarità giuridica agli accordi economici delle calciatrici.
È una svolta che avvicina parzialmente le calciatrici di Serie A e di Serie B ai calciatori professionisti, cosicché le medesime hanno l’esplicito obbligo di sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici i quali possono avere durata annuale o pluriennale, per un periodo massimo di tre stagioni.
I suddetti devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice e una destinata al deposito, che deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio Femminile entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo oppure – a pena di invalidità – ad opera della calciatrice entro i 30 giorni successivi all’ultima scadenza.
Ulteriore “novità” è l’innalzamento del massimale di compenso annuo lordo – non soggetto a contribuzione obbligatoria e dunque non assimilabile ad una R.A.L. – fissato ora in € 30.658,00 (+ 8,88% rispetto al precedente), da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.
Fa riflettere il fatto che è di poco superiore al minimo tabellare relativo al primo contratto professionistico di un calciatore di Serie A: uno status economico decisamente lontano dagli standard maschili.
Gli accordi possono altresì includere l’erogazione di somme aggiuntive a titolo di:
- indennità di trasferta e rimborsi spese forfettari → tetto di € 61,97 al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale;
- voci premiali → i c.d. bonus, alla stregua dei medesimi inseriti fra le clausole del contratto di un calciatore professionista al raggiungimento di determinati obiettivi individuali (ad esempio alla realizzazione di un determinato numero di goal) e/o collettivi (ad esempio la vittoria del campionato);
- rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
E se precedentemente gli accordi economici presentavano unicamente una declinazione di durata annuale – e ciò significava che ogni anno, a fine campionato, la ragazza doveva ridiscutere con la società la scrittura privata e rinnovarla per la stagione successiva, non necessariamente con ingaggio migliorativo – oggi è espressamente consentita la stipula di accordi economici pluriennali che, si ribadisce, non possono avere durata superiore a tre stagioni.
In questo caso le parti possono pattuire, ai sensi del comma 8 del succitato art. 94 quinquies, l’esborso in favore della calciatrice di un’ulteriore indennità per ciascuna stagione sportiva. Non vi è menzione sull’importo massimo, ragione per cui si evince che essa sia liberamente determinabile. Tutte le suddette somme rientrano nei “Redditi diversi” definiti dall’art 27 lettera m) del TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi – D.P.R. n. 917/1986.
A completamento, si puntualizza che il soddisfacimento dei diritti derivanti dall’accordo economico, laddove la società non ottemperi, è funzione primaria della Commissione Accordi Economici per il calcio femminile, novità assoluta instaurata con l’introduzione dell’art. 94 sexies.
In definitiva, la stesura degli accordi economici costituisce un tassello di notevole rilevanza nell’arduo percorso di valorizzazione normativa del calcio femminile. Un provvedimento di grande spessore potrebbe arrivare a seguito dalle dichiarazioni dell’attuale Presidente dell’AIC Damiano Tommasi: “Siamo alla vigilia di un momento storico. Sul tema del vincolo c’è la possibilità concreta di una modifica”. E aggiunge: “Si dovrà stabilire la durata del vincolo che non potrà più essere 11 anni come oggi (dai 14 ai 25) ma dovrà essere migliorata. Siamo ottimisti sul fatto che quello che si andrà a decidere sarà positivo anche per le società e quindi per tutto il sistema”.
Parole importanti e piccoli passi verso una sostanziale modifica dello status giuridico delle calciatrici. Una speranza concreta per tutte le ragazze che desiderano praticare l’attività calcistica come una professione.
Articolo a cura di Giacomo Di Maio
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