Traffico droga procuratore Aia
Cartellino rosso (foto Insidefoto.com)

In ambito calcistico, quando si pensa all’arbitro, viene spontaneo immaginare il direttore di gara, la “giacchetta nera” che dirige gli incontri, fischia i falli, decide se è goal oppure no… Eppure, c’è un arbitro diverso da quelli che siamo abituati a vedere allo stadio o in tv: è l’arbitro che decide le controversie tra calciatori professionisti, società e federazioni. Anziché dirigere col fischietto, pronuncia i “lodi”, applicando il diritto.

Un tratto comune tra gli arbitri di calcio e gli arbitri che giudicano in aula di udienza è la terzietà e indipendenza. L’appellativo “arbitro” non è casuale: tanto quanto gli arbitri degli incontri devono essere totalmente indipendenti e imparziali (anche geograficamente) rispetto alle squadre che dovranno dirigere durante gli incontri, allo stesso modo gli arbitri giudicanti si caratterizzano per assoluta indipendenza e imparzialità rispetto alle parti. In altre parole, l’arbitro giudicante non potrà essere un amico, un collega, un aperto tifoso o comunque un soggetto vicino professionalmente alla società o al calciatore in lite, così come l’arbitro di gara non può essere di parte, tifoso o della stessa città delle squadre che dovrà dirigere.

 

Una differenza tra arbitri di calcio e arbitri giudicanti attiene, invece, alla formazione e allo status: mentre gli arbitri di calcio seguono un percorso professionale dedicato e sono tutti inquadrati in una associazione (in Italia, l’Associazione Italiana Arbitri), gli arbitri che decidono le controversie non appartengono ad alcuna associazione o categoria: in linea di principio, nel nostro ordinamento chiunque può essere nominato arbitro, anche se l’esperienza e la prassi insegnano che tendenzialmente le nomine ricadono tra giuristi, professori universitari o individui di comprovata capacità tecnica inseriti in appositi elenchi.

Ancora, gli arbitri di un incontro vengono designati dall’organo competente (in Italia, la Commissione Arbitri Nazionale); gli arbitri che decideranno una controversia vengono normalmente scelti dalle parti in lite. Facendo un parallelo, immaginate che Milan e Juventus scelgano loro stesse l’arbitro che dirigerà l’incontro: nel calcio giocato non si può ovviamente fare, nel contenzioso sì.

Tanto premesso, l’obiettivo di questa breve pillola è chiarire al lettore cosa si intende per arbitrato in materia calcistica come strumento per la risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione statale e quali sono gli organismi di riferimento in Italia e all’estero. L’esigenza di chiarezza sorge a maggior ragione considerando il complesso intreccio di rapporti tra giurisdizione ordinaria, giustizia sportiva e competenza arbitrale in un dedalo di fattispecie che, a prima vista, non appaiono di immediata comprensione e possono generare dubbi e confusione su chi decida cosa.

L’ordinamento italiano: il Collegio Arbitrale

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, l’arbitrato in materia calcistica trova principale applicazione nelle controversie tra i calciatori professionisti e le società per le quali questi ultimi sono tesserati.

In particolare, saranno decise in arbitrato le controversie di natura economica e nascenti dal rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 806 c.p.c.) tra tesserato e società di riferimento.

Invece, se la disputa trae origine da regole puramente inerenti al gioco del calcio, come squalifiche per comportamenti irregolari, classifiche, sanzioni pecuniarie alle società, etc., allora si applicherà il Codice di giustizia sportiva e la materia verrà regolata dagli organi interni di giustizia dell’ordinamento sportivo.

In questo senso, l’articolo 21 dell’Accordo Collettivo tra l’Associazione Italiana Calciatori (“AIC”) e la Lega Serie A prevede che nel contratto individuale di lavoro tra i calciatori e le società debba essere contenuta una clausola compromissoria. Tale clausola è formulata secondo il modello di cui all’articolo 4 del “contratto tipo” tra calciatori e società, e così recita: “La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento.”

Pertanto, se un calciatore intende muovere contestazioni attinenti al rapporto di lavoro in essere con la squadra per la quale è tesserato, incluse quelle attinenti alla partecipazione agli allenamenti e al coinvolgimento in squadra, non si rivolgerà né ai giudici ordinari né ai giudici del lavoro, ma rimetterà la decisione della controversia al Collegio Arbitrale (si pensi al recente caso del calciatore Icardi contro l’Inter).

Il Collegio Arbitrale è composto da un Presidente e da altri due arbitri, nominati rispettivamente dal calciatore e dalla società. Per quanto riguarda i soggetti che possono agire in qualità di arbitri, nei procedimenti che riguardano calciatori di Serie A, la scelta è libera. Invece, nei procedimenti che riguardano i calciatori di Serie B, gli arbitri di parte devono essere avvocati iscritti all’albo o magistrati non più in attività, mentre il presidente è scelto da un elenco di quattro nominativi predisposto dalla Lega B e l’Associazione Italiana Calciatori. Infine, nei procedimenti che concernono calciatori di Lega Pro, l’intero Collegio Arbitrale si compone scegliendo tra nominativi prestabiliti. C’è anche la possibilità che a dirimere la controversia non sia un collegio di tre arbitri ma un arbitro unico, scelto su accordo delle parti.

Il Collegio Arbitrale conduce la procedura in base a quanto previsto nel Regolamento dei Collegi Arbitrali (ogni serie ha il proprio Regolamento: Serie A, Serie B e Lega Pro). Il procedimento si conclude con la deliberazione del lodo che deve intervenire nel termine di sessanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale. Il termine è prolungato, anche senza autorizzazione delle parti, di altri trenta giorni se si deve procedere all’assunzione di prove o di consulenze d’ufficio. Qualora la controversia concerna particolari materie previste all’art. 6 del Regolamento, tra cui l’esclusione temporanea dagli allenamenti del calciatore disposta dalla Società, il procedimento arbitrale sarà accelerato e i termini sopra descritti ridotti della metà.

Come noto, uno dei tratti distintivi dell’arbitrato è la definitività della decisione. Non è prevista una forma di appello. L’unico mezzo di impugnazione avverso il lodo è il ricorso per annullamento innanzi alla Corte d’Appello. Si potrebbe azzardare un paragone con il VAR, con l’unica differenza che nel calcio non sono le squadre a chiamarne l’intervento, mentre nell’arbitrato sono proprio le parti a chiedere l’annullamento della decisione. Poiché l’arbitrato in materia calcistica è di natura irrituale (la controversia viene definita mediante determinazione contrattuale), la disciplina inerente l’annullabilità del lodo è dettata dall’art. 808-ter del codice di procedura civile, ai termini del quale il lodo può essere annullato solo per specifici motivi: vizi del patto compromissorio; decisione ultra petita o infra petita; violazione delle forme e dei modi di nomina degli arbitri; violazione delle regole pattizie imposte come condizione di validità del lodo; violazione del contraddittorio. Sono motivi di ricorso gravi ed è difficile per il ricorrente provarne la fondatezza. Pertanto, il lodo emesso dal Collegio Arbitrale definisce in tempi rapidi e in maniera ragionevolmente certa i contenziosi che possono insorgere.

L’arbitrato in controversie transnazionali UEFA e FIFA: il TAS di Losanna

Qualora la controversia travalichi i confini nazionali per natura o per le parti in causa, sarà competente il Tribunal Arbitral du Sport (TAS), anche noto con la denominazione anglosassone di Court of Arbitration for Sport (CAS). Questa corte arbitrale si trova a Losanna, in Svizzera, ed è stata istituita appositamente per dirimere le controversie arbitrali transfrontaliere in ambito sportivo.

Per quanto riguarda il calcio, sia l’UEFA che la FIFA riconoscono giurisdizione esclusiva al TAS per tutte le controversie, ad eccezion fatta di quelle puramente relative alle regole del gioco.

In particolare, l’art. 59 dello Statuto UEFA stabilisce che tutti i Membri dell’Associazione devono includere nei loro statuti un articolo che riconosca lo Statuto Uefa e la giurisdizione del TAS (così dispone infatti l’articolo 1, comma 5, lettera d dello Statuto della FIGC). A propria volta, l’art. 61 dello Statuto UEFA stabilisce la giurisdizione esclusiva del TAS (ad esclusione della giurisdizione statale) nelle controversie di “European dimension”, ossia quelle tra la UEFA e le associazioni, leghe, club, giocatori o dirigenti.

Ad esempio, una controversia inerente all’applicazione delle regole sul fair play finanziario tra un club italiano e l’UEFA non sarà decisa né dal Collegio Arbitrale descritto sopra né dagli organi di giustizia sportivi italiani, ma dal TAS.

Similmente, anche gli articoli 57 e 58 dello Statuto FIFA riconoscono la giurisdizione del TAS nelle controversie tra FIFA, membri, confederazioni, leghe, club, giocatori, arbitri, dirigenti a valle della conclusione delle procedure di reclamo interne. Il TAS, in tal caso, funge quale organo d’appello.

Il procedimento innanzi al TAS è, infatti, di due tipi: ordinario o d’appello avverso le decisioni adottate dagli organismi UEFA o FIFA.

L’arbitrato si svolge innanzi a un collegio di tre arbitri o (più raramente) davanti ad un arbitro unico. Gli arbitri sono selezionati da una apposita lista del TAS che elenca i soggetti nominati dall’ “International Council of Arbitration for Sport” (ICAS), l’organizzazione appositamente creata con lo scopo inter alia di salvaguardare l’indipendenza del TAS e i diritti delle parti.

Davanti al TAS, il Regolamento di procedura seguito dagli arbitri è contenuto nel c.d. Code of Sports Related Arbitration. La procedura ordinaria può durare dai 6 ai 12 mesi. La procedura d’appello deve concludersi entro tre mesi dall’avvio. Una particolarità concerne la natura del lodo: a differenza del lodo domestico pronunciato dal Collegio Arbitrale in Italia, che è di natura irrituale, quello pronunciato dal TAS è un lodo rituale e ha natura di sentenza. Ne consegue che a tale lodo può essere data efficacia ai sensi della “Convenzione di New York” del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che è stata sottoscritta da più di 150 Paesi. Similmente a quanto detto per i lodi dei Collegi Arbitrali, anche i lodi del TAS sono definitivi. Il ricorso per annullamento davanti al Tribunale Federale svizzero è ammesso per gravi limitati motivi.

In conclusione, c’è arbitro e arbitro: quello sul campo ha 90’ di tempo per dirigere al meglio l’incontro e decidere; quello in aula non avrà i minuti contati per decidere, ma uguali se non maggiori pressioni e responsabilità alla luce degli interessi – è proprio il caso di dirlo – in gioco.

Analisi a cura di Giovanni Minuto, managing associate di BonelliErede

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