Cos'è la sospensione del gradimento
(Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Cos’è la “sospensione del gradimento”? Il termine è salito agli onori della cronaca dopo il caso Balotelli, con l’Hellas Verona che ha infatti scelto di sospendere il gradimento nei confronti del capo ultras Luca Castellini.

La normativa è stata introdotta in seguito alla firma, il 4 agosto 2017, di un protocollo di intesa per “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici” al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio” tra Figc, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, LND, Aic, Aiac, Aia, CONI, Ministero dell’Interno e Ministero per lo Sport. Nel dettaglio, il protocollo prevedeva: “Le società sportive organizzeranno le proprie Ticketing policies riservandosi l’opzione di condizionare l’acquisto del titolo di ammissione alla competizione (biglietti, abbonamenti) e/o la sottoscrizione di carte di fidelizzazione da parte dell’utente ad un’accettazione tacita di “condizioni generali di contratto”, consistenti in un codice etico predeterminato. La violazione di questo deve comportare, quale meccanismo di autotutela, la sospensione o il ritiro del gradimento della persona da parte della medesima società per una o più partite successive”.

I club si sono così dotati del cosiddetto “Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche”, la cui accettazione da parte dei tifosi è solitamente contestuale all’acquisto del biglietto o dell’abbonamento e in cui viene appunto disciplinato il tema. In sostanza, il “sistema di gradimento” è lo strumento attraverso cui le squadre possono non vendere il titolo di accesso o sospendere l’efficacia dello stesso nei confronti di chi non tenga un comportamento conforme al codice di condotta: si parla quindi di sospensione per un determinato periodo, seppur non tutti i club prevedano la stessa pena in termini di tempistiche.

L’ambito di applicazione, ovverosia le cosiddette “condotte rilevanti” che portano alla sanzione, è ampio e, anche in questo caso, varia da società in società. L’Hellas Verona, ad esempio, parla di “condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione si concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni, la Società organizzatrice, il personale di servizio e la società civile. Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva, causino danni materiali o immateriali che arrechino nocumento agli interessi e all’immagine della stessa. Sono infine considerate condotte rilevanti la diffusione non autorizzata di immagini ritenute lesive dei diritti radiotelevisivi e di dati a scopo di betting”.

L’Inter, ad esempio, va dalla alterazione della propria identità all’introduzione di apparecchiature non professionali, fino alla disciminazione delle persone, al lancio di oggetti, alla violenza fisica e verbale. Il danneggiamento delle strutture dello stadio può portare fino alla sospensione del gradimento fino a 3 stagioni, mentre la violenza può portare alla revoca del gradimento fino a cinque stagioni sportive. In alcuni casi, si può arrivare anche all’immediata espulsione dallo stadio. La Fiorentina, ad esempio, prevede l’espulsione per chiunque “tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi o offensivi, discriminatori in senso razziale, etnico, religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell’Impianto Sportivo”. Mentre c’è chi, come la Roma, allarga il range fino a social network e internet: “AS Roma si riserva la facoltà di ritirare il proprio gradimento a seguito dei seguenti comportamenti: Manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui “social media” (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.)”.

Si parla quindi di un ampio ventaglio di comportamenti per i quali le società possono intervenire direttamente nei confronti dei propri tifosi, attraverso le segnalazioni ma anche attraverso le immagini dell’impianto di video sorveglianza o diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile.

 

Il tema viene disciplinato anche dal Codice di Giustizia Sportiva della Figc, che all’articolo 27 recita: “Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:

  • preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l’applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che vìolino taluno di detti principi;
  • subordini l’acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;
  • preveda, in caso di sua violazione, la applicazione, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti e delle condotte, dell’istituto del “gradimento” quale sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.
  • In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell’inizio della stagione sportiva, le società incorrono nella sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: euro 200.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 50.000 per violazioni in ambito di Serie C.
  • In caso di mancata applicazione dell’istituto del “gradimento” previsto dallo stesso codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, le società incorrono nella sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 5.000 per violazioni in ambito di Serie C.
  • Le società devono individuare al loro interno un soggetto responsabile per la adozione e la applicazione del codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, il quale, a richiesta, pone gli atti a disposizione della Procura federale”.

Nel caso in cui non venga applicato il sistema del gradimento, le società possono incorrere in una sanzione fino a 20mila euro per quanto riguarda la Serie A.

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