Il Tas dà torto al Manchester City: è stato infatti dichiarato inamissibile il ricorso contro l’indagine della federcalcio europeo sul club inglese per le presunte violazioni relative al Fair Play Finanziario.
“Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha emesso la sua decisione nell’ambito della procedura arbitrale tra Manchester City FC Ltd. (MCFC) e la Union Européenne de Football Association (UEFA) in relazione all’appello presentato al TAS dal Manchester City contro le decisioni emesse dalla Camera investigativa dell’UEFA Club Financial Control Body il 15 maggio 2019”, si legge nel comunicato.
“L’appello era principalmente diretto contro la decisione presa dalla Camera investigativa (IC) della UEFA CFCB in merito alla presunta non conformità del Manchester City ai regolamenti UEFA sulle licenze per club e il fair play finanziario. Nella sua decisione del 15 maggio 2019, la Camera investigativa ha deciso di sottoporre la questione alla Camera arbitrale (AC) della UEFA CFCB e di raccomandare l’imposizione di una sanzione al club”.
“Il 24 maggio 2019, il Manchester Citt ha presentato ricorso al TAS per l’annullamento della decisione della Camera investigativa del CFCB. La procedura arbitrale è stata condotta da un panel del TAS composto dal sig. Manfred Nan, procuratore di Arnhem, Paesi Bassi, in qualità di presidente del panel; Andrew de Lotbinière McDougall, procuratore di Parigi, Francia, e Ulrich Haas, professore di diritto a Zurigo, Svizzera, in qualità di arbitri. Su richiesta della UEFA, il gruppo di esperti TAS ha accettato di decidere in primo luogo sulla competenza giurisdizionale e sulla ricevibilità”.
“Il gruppo di esperti scientifici TAS ha stabilito che il ricorso del Manchester City è inammissibile, considerando che ‘Un ricorso contro la decisione di una federazione, associazione o ente sportivo può essere presentato al TAS (…) se il ricorrente ha esaurito i rimedi legali disponibili prima all’appello, in conformità con gli statuti o i regolamenti di tale organo (Articolo R47 delle Regole TAS)’. Nella fattispecie, la decisione presa dalla Camera investigativa di rinviare un caso alla Camera arbitrale non è definitiva e non può quindi essere impugnata direttamente al TAS, poiché la Camera arbitrale è competente a prendere una qualsiasi delle decisioni elencate nell’articolo 27 del codice procedurale CFCB, che sono descritte come definitive”, conclude il TAS.