L’emergenza Coronavirus attualmente in corso sta aprendo diversi dibattiti all’interno del mondo del calcio, sia su come organizzare l’attività sportiva per terminare la stagione 2019/20, ma anche su aspetti quali i rimborsi degli abbonati da parte dei club, la possibilità per gli abbonati alle pay-tv di chiedere un risarcimento danni o un rimborso, i tagli degli stipendi dei calciatori e – non ultima – la questione del pagamento dei diritti tv dai broadcaster ai club.

In Italia Sky e DAZN stanno cercando di capire come muoversi, in attesa di scoprire se la stagione potrà ricominciare, mentre all’estero alcune emittenti hanno già preso posizione. Il punto è capire chi, tra le parti in gioco, subirà il danno maggiore da un eventuale stop definitivo per quanto riguarda il 2019/20.

Calcio e Finanza ha chiesto un parere all’avvocato Gianluca Cambareri, specialista in diritto societario e contrattualistica commerciale e in particolare nel settore media, spettacolo, giochi e scommess dello studio Tonucci & Partners, uno dei principali studi legali italiani con una lunga esperienza nel campo dello sport business, ponendogli le seguenti domande:

  1. In caso di sospensione definitiva del campionato di Serie A, i licenziatari dei diritti audiovisi (Sky, Dazn, Rai, IMG) possono decidere di non pagare la Lega di Serie A per la quota parte di diritti tv non usufruita?
  2. Vale lo stesso per i diritti audiovisivi delle competizioni europee (Champions League e Europa League)?

Le Tv possono non pagare i club se la stagione non finisce? L’opinione di Tonucci & Partners

  1. La scelta di non pagare da parte dei broadcaster non può essere adottata unilateralmente. Essa dovrà essere oggetto di una decisione concordata con la Lega, ovvero in esecuzione di un provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria. E’ opportuno rilevare come la sospensione del campionato in dipendenza dei noti provvedimenti adottati dal Governo potrebbe non configurare una responsabilità in capo alla Lega (e conseguentemente i broadcaster non avrebbero titolo ad ottenere un risarcimento del danno per il mancato rispetto degli accordi contrattuali), ma allo stesso tempo tale circostanza potrebbe legittimare una risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art  1467 del codice civile o, più ragionevolmente, portare ad una rimodulazione delle reciproche prestazioni al fine di riportare le condizioni contrattuali ad equità. Ovviamente si tratterà di valutare i reciproci interessi in gioco, ma di certo si potrebbe aprire uno scenario ricco di contenziosi laddove le parti non riuscissero a trovare una soluzione di reciproca soddisfazione.
  2. I diritti audiovisivi sono venduti dalla UEFA in base ad un contratto regolato dalla legge Svizzera.

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L’avvocato Gianluca Cambareri collabora con Tonucci & Partners dal 2000 ed è Partner dal 2014. In precedenza ha svolto la propria attività presso primari studi legali italiani. È membro del consiglio di amministrazione di diverse società. È amministratore indipendente di società quotate. Ricopre numerosi incarichi presso federazioni sportive nazionali. È membro dell’IBA – International Bar Association. È membro dell’AIAF- Association Internationale des Avocats du Football.È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto societario e sportivo. È docente in diversi master di specializzazione sia in ambito del diritto societario che del diritto sportivo.

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La parola ai legali

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