L’emergenza Coronavirus attualmente in corso sta aprendo diversi dibattiti all’interno del mondo del calcio, sia su come organizzare l’attività sportiva per terminare la stagione 2019/20, ma anche su aspetti quali i rimborsi degli abbonati da parte dei club, la possibilità per gli abbonati alle pay-tv di chiedere un risarcimento danni o un rimborso, i tagli degli stipendi dei calciatori e – non ultima – la questione del pagamento dei diritti tv dai broadcaster ai club.

In Italia Sky e DAZN stanno cercando di capire come muoversi, in attesa di scoprire se la stagione potrà ricominciare, mentre all’estero alcune emittenti hanno già preso posizione. Il punto è capire chi, tra le parti in gioco, subirà il danno maggiore da un eventuale stop definitivo per quanto riguarda il 2019/20.

Calcio e Finanza ha chiesto un parere agli avvocati di Osborne Clarke, studio legale internazionale che, grazie anche all’ingresso tra i partner di Pier Filippo Capello e Andrea Bozza, è ormai da qualche anno uno degli studi più attivi nel campo dello sport business (tra le operazioni seguite di recente i passaggi di Lukaku e Moses all’Inter, l’accordo di testimonial di Bobo Vieri per Gillette), ponendo loro le seguenti domande:

  1. In caso di sospensione definitiva del campionato di Serie A, i licenziatari dei diritti audiovisi (Sky, Dazn, Rai, IMG) possono decidere di non pagare la Lega di Serie A per la quota parte di diritti tv non usufruita?
  2. Vale lo stesso per i diritti audiovisivi delle competizioni europee (Champions League e Europa League)?

Le Tv possono non pagare i club se la stagione non finisce? L’opinione di Osborne Clarke

1.In relazione al rapporto giuridico tra Lega e broadcaster ci troviamo a far fronte a fenomeni del tutto nuovi ed inaspettati; fenomeni che, sul piano delle conseguenze legali, richiedono risposte spesso non rinvenibili tra le clausole degli accordi e contratti a monte.

 Ed infatti, in tali contratti, difficilmente sono previsti meccanismi che consentano ai broadcaster di non pagare una parte della loro quota stagionale, in casi riconducibili alle fattispecie in questione.

 Alla luce di tutto ciò, diverse sono le ipotesi che si possono delineare in concreto. Da un lato, qualora fosse la stessa Lega, in accordo con la FIGC, a decidere per la sospensione definitiva del campionato, si potrebbe ravvisare un inadempimento contrattuale e, quindi, i vari licenziatari potrebbero richiedere un risarcimento del danno.

Diverse, invece, sarebbero le conseguenze qualora fosse il Governo, con un proprio decreto, a decidere per l‘interruzione definitiva del campionato di calcio poiché, in tale circostanza, non ravvisandosi un’ipotesi di inadempimento contrattuale da parte della Lega, si sostanzierebbe una vera e propria situazione di c.d. forza maggiore.

 Dall’altro lato, invece, i broadcaster sono, di fatto, impossibilitati a trasmettere i diversi eventi calcistici futuri. e questo potrebbe portare all’applicazione di una riduzione del prezzo della tranche pagata per i diritti tv per la stagione 2019/2020.

 In materia di responsabilità contrattuale nel diritto italiano, gli artt. 1218 e 1256 del codice civile prevedono espressamente che il debitore (poniamo in questo caso la Lega) sia responsabile per l’inadempimento della propria obbligazione fino al limite della possibilità della prestazione stessa: in altre parole, l’impossibilità sopravvenuta, che può essere temporanea o definitiva, della prestazione, non è imputabile al debitore che dimostri che la stessa sia divenuta impossibile per un fatto lui non imputabile. Resta ferma la possibilità per il debitore, in caso di impossibilità solo temporanea dell’inadempimento, di adempiere all’obbligazione al momento in cui la causa di forza maggiore abbia venir meno, ma l’obbligazione del debitore si estingue ove l’impossibilità sia definitiva e non sia a questi addebitabile.

Al contempo, il codice civile stabilisce che il danno derivante dall’impossibilità della prestazione di un’obbligazione ricade sul debitore stesso, che non solo perde il diritto alla controprestazione (in questo caso i pagamenti legati ai diritti audiovisivi), ma, per l’ipotesi in cui l’avesse già ricevuta, e tenuto a restituirla in forza di quanto previsto in materia di divieto di arricchimento senza causa. Tale ipotesi è peraltro contemplata dall’art. 2033 in relazione al c.d. indebito oggettivo.

Tuttavia non si può trascurare che molti dei rapporti oggi messi in crisi dall’emergenza sanitaria non si risolvano in relazioni “una tantum”, bensì poggino su terreno di continuità, saldato dal principio della buona fede: basti pensare che la stessa Lega è, proprio in questi giorni, impegnata sullo stesso tavolo di confronto per l’assegnazione dei diritti audiovisivi con il bando per il triennio 2021-2024.

Proprio facendo leva sul principio della buona fede, è ben possibile, allora, che la questione scivoli opportunamente verso la creazione di leve nuove ed argomenti utili per la negoziazione futura, in uno scenario in cui, plausibilmente, i gruppi televisivi avanzino richieste di sconto sull’ultima tranche dei pagamenti, a fronte di altrettanto fondate richieste di sostegno in crescita da parte della Lega per il prossimo triennio.

In tutto ciò, è interessante notare come il report sul titolo della Juventus, pubblicato nei giorni scorsi da Banca IMI, preveda già minori ricavi da diritti tv per circa 45 milioni di euro in caso di annullamento delle partite ancora da disputare nelle competizioni nazionali (Serie A e Coppa Italia) e internazionali (Champions League).

2. In linea generale, sì. Esattamente come avviene per la stipulazione dei contratti dei diritti tv in Italia fra la Lega ed i broadcaster, in Europa e, nello specifico, negli accordi stipulati per i diritti audiovisivi delle competizioni europee, non si ravvisano clausole che prevedano una disciplina da applicarsi in una situazione come quella che stiamo affrontando con il Covid-19.

Pertanto, le eventualità che si possono ipotizzare sono ancora più varie. In primis, i broadcaster, qualora ci fosse la sospensione definitiva delle competizioni europee, potrebbero, anche in questo caso, chiedere una riduzione del prezzo per una parte delle quote stagionali.

In secundis, anche la UEFA potrebbe invocare l’applicazione della forza maggiore, giacché la pandemia e la sospensione delle competizioni europee determina l’impossibilità totale di realizzare la prestazione contrattuale.

Tutto ciò sarà, verosimilmente, oggetto di una trattativa tra la UEFA ed i broadcaster, essendo plausibile che si addivenga ad un accordo visto che gli interlocutori hanno un rapporto di continuità fra di loro. 

***

[Alla riposte dello studio Osborne Clarke alle domande di Calcio e Finanza hanno contribuito gli avvocati Andrea Bozza, Pierfilippo Capello, Riccardo Roversi, Federico Banti, Federico Ferrara, Angelo Molinaro e Stefano Lava].

Le Tv possono non pagare i club se la stagione non finisce? La parola ai legali

PrecedenteFifa studia piano Marshall per il calcio mondiale
SuccessivoLe Tv possono non pagare i club se la stagione non finisce? L’opinione di Tonucci & Partners