Giro di vite sugli agenti sportivi che esercitano la loro attività in Italia senza essere abilitati.
Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, il decreto 24 febbraio 2020 del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede la nullità del contratto di rappresentanza stipulato con l’atleta se l’agente sportivo non è iscritto in Italia nel registro nazionale.
Salvi invece i contratti stipulati dagli atleti con le loro nuove squadre, anche se verrebbe meno il pagamento delle commissioni pattuite con il procuratore non abilitato.
In pratica, si sanziona soltanto l’agente (con l’annullamento appunto del contratto di rappresentanza) finendo così per non penalizzare anche le squadre o gli atleti che hanno firmato l’accordo.
Tutto ciò porta alla validità del contratto e alla probabile esenzione dal pagamento delle commissioni.
Chi può operare in Italia
Nel nuovo decreto vengono spiegate le condizioni e le modalità con cui gli agenti sportivi provenienti e abilitati da Paesi “non Ue” possono operare in Italia.
Si prevede che questi procuratori debbano obbligatoriamente domiciliarsi presso un agente regolarmente iscritto sia nel registro nazionale, sia in quello della relativa federazione.
I procuratori esteri devono agire di intesa con l’agente che li ospita, utilizzando il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e la dicitura di «agente sportivo domiciliato».
La stessa disciplina si applica a chi (cittadino italiano o di altro Stato Ue), pur abilitato a operare in un altro Stato membro Ue, non abbia superato prove equipollenti a quelle previsto dal decreto 24 febbraio 2020.
Come lavorare in Italia
Per lavorare in Italia, gli agenti sportivi italiani ed europei abilitati in un altro Stato membro della Ue dovranno presentare una richiesta di iscrizione (in un’apposita sezione) alla federazione nazionale della disciplina in cui intendono operare.
Quest’ultima dovrà accertare sia l’abilitazione del soggetto in un altro Stato membro Ue, sia che abbia superato un esame equipollente a quello previsto nel decreto 24 febbraio 2020. Analoghe verifiche dovranno poi essere svolte dal Coni.