FIGC tesseramento ucraini
Gabriele Gravina (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Tra le novità che porterà con sé il “Decreto rilancio”, una delle più interessante – e destinata ad avere un certo impatto – è quella portata dall’articolo 211 quater, già ribattezzato “Norma Gravina”.

Il tema è quello della giustizia sportiva, che sarà molto meno autonoma. Al contrario delle Federazioni, che potranno difendersi più agilmente da eventuali ricorsi (a seguito delle classifiche definite dall’emergenza Coronavirus) e che avranno più potere in materia di organizzazione dei campionati.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il titolo è «Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici».

Molto più chiaro il testo della disposizione: «In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi le federazioni sportive possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati».

Abbiamo visto che le Federazioni si sono già mosse in questo senso, ma il testo prosegue con un’aggiunta molto significativa: «Ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020 nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati per la successiva stagione sportiva 2020-2021».

L’avvocato Mattia Grassani ha spiegato alla Gazzetta che «siamo di fronte a una norma di carattere eccezionale, con la quale, di fatto, vengono attribuite alla Federcalcio amplissime prerogative ed il potere decisionale diretto, senza il preventivo parere del Coni. Ciò accelererà le procedure e gli adempimenti per quanto riguarda annullamento, prosecuzione e conclusione dei campionati».

Dunque, se la FIGC dovesse stabilire un criterio per retrocessioni e promozioni, la sua legittimazione sarebbe fortissima. La norma tenterà di prevenire un’estate infuocata dai ricorsi, che in realtà non è esclusa dalle norme, ma ristretta all’ambito dell’ex terzo grado (che diventa primo e unico) della giustizia sportiva, quello del Collegio di garanzia. Ci saranno soltanto 7 giorni per ricorrere, e 15 giorni per decidere. Poi si potrà ricorrere solo sull’asse Tar-Consiglio di Stato.

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