La pandemia causata dal COVID-19 si è tragicamente riversata sulle già vacillanti sponde dello sport, innescando un preoccupante clamore di provocazioni, contese, polemiche e animi vagamente arditi tra presidenti di società, organi federali ed enti governativi. E così, le riflessioni sulla depressione economica in cui navigherà il movimento sportivo si dipanano anche e soprattutto sulla sfera legale, alimentando ragionevoli timori sul piano della contrattualistica, del taglio degli stipendi e della responsabilità penale, ossia temi che verranno trattati per sommi capi nei paragrafi seguenti.
I Contratti in Scadenza al 30 Giugno
Anzitutto, di primissimo rilievo si pone la questione legata alla scadenza al 30 giugno degli accordi sui diritti alle prestazioni sportive dei propri tesserati. I calciatori in prestito, potranno fornire la propria attività alle società cessionarie anche oltre il 30 giugno? I giocatori con contratto in scadenza contrattuale al 30 giugno, potranno essere obbligati a somministrare le rispettive prestazioni anche dal 1 luglio e sino al termine della stagione sportiva? Ad oggi, non si dispone di una risposta univoca e giuridicamente definita, posto che alcun provvedimento vincolante, o quantomeno ufficiale, è stato in realtà adottato. La FIFA, infatti, non ha il potere di imporre coattivamente la proroga della scadenza dei contratti – come recentemente confermato dal Chief Legal Officer, Emilio Garcia Silvero – ma si è invece limitata ad indicare alcune linee guida, che dovranno poi essere recepite a livello federale con normative speciali.
Ora, in merito sorgono due panorami. Se il contratto scade al termine della stagione sportiva, senza cioè indicare una data precisa, nulla quaestio: l’orientamento segnalato dal massimo organo calcistico trova qui un terreno florido in cui diramarsi, perché non avrebbe nemmeno più rilievo parlare di 30 giugno, che varrebbe come 30 luglio o 30 agosto.
Qualche problema in più, invece, sorge laddove il contratto scada puntualmente al 30 giugno, con una specificazione quindi della data. Ai fini dell’interpretazione fornita dalla FIFA, dovrebbe valere il concetto giuridico, spesso labile, della comune volontà delle parti, e dal momento per cui l’eventuale 30 giugno appuntato coincide tradizionalmente con il termine della stagione sportiva, il contratto potrebbe essere francamente prorogato anche oltre la data segnata, in una dimensione che ricorda vagamente un gentlement agreement. In queste prospettive e seguendo l’orientamento FIFA, il contratto scadrà automaticamente con il nuovo termine della stagione sportiva 2019/2020 e i trasferimenti con effetti dal 1 luglio diverranno efficaci con lo scattare della nuova stagione sportiva. E ugualmente anche per i prestiti, a maggior ragione per i prestiti internazionali, i quali ricadono sotto la giurisdizione della FIFA (per i prestiti interni, invece, si ritorna alla normativa speciale della Federazione). Qualora, invece, non venisse approvata alcuna soluzione federale, scatterebbero fisiologicamente i termini civilistici, e i contratti non potrebbero essere prorogati oltre il 30 giugno; situazione schiettamente inverosimile, e infatti il momento di attuale stasi parrebbe dipendere non tanto dalle volontà delle singole parti negoziali, ma dallo stato di incertezza in cui versano le sorti del campionato in corso.
Tuttavia, la principale incognita rispetto alla direzione tratteggiata, riguarda proprio l’assenza di coattività della misura della proroga: un giocatore (per liberarsi anzitempo), un allenatore o anche una società (per risparmiare sugli stipendi, ad esempio) ben potrebbe disallinearsi dall’orientamento proposto dalla FIFA e dall’eventuale ricezione federale, ricorrendo in tribunale laddove il contratto di prestazione sportiva scada puntualmente al 30 giugno. In questo caso, la chiave di volta per la risoluzione del conflitto si costruirebbe soltanto attorno all’interpretazione del giudice, ed oggi mancano le basi giurisprudenziali per una presa di posizione aprioristicamente netta.
La Clausola dell’Eccessiva Onerosità Sopravvenuta e il Caso Ascoli – Stellone
Può una società licenziare un proprio dipendente per colpa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ex art. 1467 cod.civ., lamentando quindi l’impossibilità di affrontare le spese pattuite ex ante a causa della sensibile riduzione dei ricavi? In tal senso, tiene banco il caso Ascoli Calcio, in cui la società ha risolto unilateralmente il contratto con Roberto Stellone, allenatore della prima squadra. Ora, la fattispecie invocata presuppone la risoluzione del contratto laddove si verifichi un avvenimento straordinario ed irripetibile capace di provocare uno squilibrio economico delle prestazioni, e quindi della causa del contratto. La norma precisa anche che non deve essere considerato straordinario ed imprevedibile ciò che rientra nella normale alea del contratto: trattando di sport, rientra certamente nell’alea un infortunio, una giustificata, benché ripetuta, assenza per lutto, ma non una pandemia, e gli estremi quindi dell’art. 1467, co. 2 cod.civ. sembrerebbero essere pacificamente integrati.
Non c’è dubbio che l’eventuale chiusura anticipata dei campionati produrrà effetti considerevolmente negativi sugli introiti fissi per le società – tra mancati incassi da diritti TV e da matchday –, con una conseguente diminuzione della capacità di spesa. Ad oggi però, la prematura conclusione della competizione non è questione certa, sicché è complicato rinvenire un fondamento giuridico rispetto all’iniziativa intrapresa dall’Ascoli Calcio: aldilà di mere valutazioni personali, sarebbe infatti opportuno imboccare una qualche strada solo quando si avrà contezza circa le sorti del torneo e, di conseguenza, della situazione economico–patrimoniale di ciascuna società. Non v’è dubbio, inoltre, che l’applicabilità della norma in commento sia subordinata alla situazione finanziaria di ciascuna società interessata, e che, in buona sostanza, non si possa che procedere con una valutazione caso per caso.
In aggiunta, l’art. 1467, co. 3 sovviene ad una auspicabile contrattazione tra datore di lavoro – società – e lavoratore subordinato – allenatore o giocatore –: la parte contro la quale è infatti domandata la risoluzione, può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto, decurtandosi proporzionalmente lo stipendio in base alle reali esigenze societarie. D’altro canto, ogni società avrebbe schiette difficoltà a corrispondere gli emolumenti previsti da contratto con utili e proventi ridotti al lumicino, posto che l’assenza dei ricavi da stadio – che impatterà tanto nella stagione corrente quanto probabilmente nella prossima – si consoliderà in seno alla situazione di deficit patrimoniale in cui navigano le squadre sportive. Quello dell’accordo tra club e dipendenti per un taglio degli stipendi, ci sembra quindi la soluzione più conveniente rispetto alle necessità di tutte le parti causa, anche e soprattutto per evitare possibili distorsioni ed abusi del diritto: laddove la risoluzione ascolana fosse confermata in giurisprudenza, non è da escludere che altre società, sulla base del netto ridimensionamento finanziario e del relativo precedente giudiziario, possano procedere per liberarsi di ingaggi particolarmente onerosi appellandosi al dispositivo di cui all’art. 1467 cod.civ.
Profili di Responsabilità Penale correlati al contagio da SARS-CoV-2
Un ultimo interrogativo che ricorre con insistenza in questo momento di stop forzato delle attività riguarda gli eventuali profili di responsabilità penale della società, nel caso in cui un proprio tesserato dovesse risultare positivo al COVID-19. Anche in questa circostanza non si può fornire una risposta univoca, sia per il fatto che ci troviamo davanti ad una situazione inedita ed in continua evoluzione, sia perché le norme di cui bisogna tenere conto sono numerose e, ovviamente, non esiste ancora una casistica giurisprudenziale al riguardo.
Il primo elemento da considerare è la qualificazione, da parte del D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, del contagio da SARS-CoV-2 come infortunio professionale del dipendente. A tale proposito l’INAIL, tramite la circolare n.13 del 3 aprile 2020, ha chiarito che, in relazione all’infezione contratta dai lavoratori la cui attività sia connotata da particolari profili di rischio, e l’esercizio dell’attività calcistica vi rientra appieno, opera una “presunzione semplice” circa l’origine professionale del contagio. Se si considera che un’eventuale ripresa delle competizioni sarebbe subordinata ad un isolamento dei calciatori, i quali verrebbero in contatto esclusivamente con membri del proprio club ed avversari, non sarebbe difficile dimostrare in sede processuale il nesso causale, necessario per attribuire al datore di lavoro la responsabilità del contagio.
Il D.Lgs. 81/2008, comunemente definito “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, impone al datore l’adozione delle misure ritenute più idonee a prevenire malattie ed infortuni sul lavoro, tramite la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale deve contenere l’identificazione e la valutazione di tutti i rischi professionali, anche occasionali e potenziali, correlati alle mansioni svolte da ciascun dipendente. Ma come si valuta l’idoneità delle misure contenute in questo documento? Il riferimento è al principio della massima tecnologia e scienza disponibile: il datore di lavoro, quindi, deve essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili per la prevenzione del rischio biologico in oggetto. Diversamente, l’ordinamento italiano riconosce la responsabilità del datore ai sensi dell’art. 590 cod.pen., che disciplina il reato di lesioni personali colpose e prevede un inasprimento della pena (fino ad un massimo di tre anni di reclusione) nel caso in cui il reato in oggetto sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le conseguenze sul piano giudiziario, tuttavia, potrebbero non limitarsi a quanto detto finora, poiché, oltre alla responsabilità del datore di lavoro, potrebbe configurarsi anche un profilo di responsabilità amministrativa della società, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001. In particolare, l’art. 25-septies, co. 3 prevede che in relazione al delitto di lesioni colpose personali, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applicano due tipologie di sanzioni: la prima è quella pecuniaria, determinata in quote sulla base del capitale sociale dell’ente, mentre la seconda è quella interdittiva, che prevede una serie di fattispecie tra cui la più rilevante è l’interdizione dall’esercizio dell’attività.
L’eventuale contagio da COVID-19, dunque, configura il concreto rischio di una duplice forma di responsabilità per la società e per tutte le sue figure apicali, preposte a vario titolo alla pianificazione ed all’attuazione delle misure di tutela sanitaria. Tra queste, il medico sociale è senza dubbio l’incarico che presenta la maggiore esposizione in termini di responsabilità individuale. La L. 91/1981 assegna a quest’ultimo il ruolo di responsabile sanitario della società sportiva ed in base a tale inquadramento, egli è tenuto sia ad eseguire tutti gli esami clinici direttamente correlati ad un infortunio del tesserato e, quindi, strumentali alla cura del medesimo, sia ad adottare ogni altro accorgimento che possa essere utile a prevenire il rischio di nuovi pregiudizi per la salute degli atleti posti sotto la sua sorveglianza. A fronte di ciò, il medico sociale sarà chiamato a rispondere in sede penale ogniqualvolta possa imputarsi allo stesso non solo una violazione dei doveri professionali, ma anche un mero difetto di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi strumentali diagnostici.
Quali sono, quindi, le misure che il club dovrebbe intraprendere per mettersi al riparo da ogni contestazione? La chiave sta nella duplice azione di definizione e prevenzione del rischio biologico: in primo luogo, l’infezione da “Coronavirus” deve essere inclusa tra i rischi cui sono esposti i dipendenti (si ricorda, infatti, che i calciatori tesserati sono a tutti gli effetti dei dipendenti del club per cui giocano) e, secondariamente, devono essere adottate le massime cautele di cui si dispone in base allo stato dell’arte, ovvero secondo quanto individuato, fino a quel momento, dalla scienza e dalla tecnologia. Anche l’INAIL, attraverso un discusso comunicato stampa, ha specificato che il riconoscimento dell’infezione da COVID-19 come malattia professionale non implica automaticamente il riconoscimento della responsabilità penale del datore di lavoro, la quale potrà sussistere solo laddove si accerti il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. In un ipotetico procedimento giudiziario, infatti, il giudice penale fonderà la propria decisione sull’adeguatezza ex ante, cioè prima del verificarsi dell’evento criminoso, del sistema di prevenzione e protezione dei dipendenti, tenendo sempre ben presente che nessuno può essere costretto a fare l’impossibile (“ad impossibilia nemo tenetur”). Si comprende, quindi, l’importanza del protocollo su cui stanno lavorando FIGC, FMSI e Ministero della Salute il quale, almeno inizialmente, potrebbe rappresentare una valida esimente in sede processuale, ma che per mantenere una simile considerazione dovrà essere costantemente aggiornato ed integrato.
Articolo a cura di Sebastian Kolliakos e Lorenzo Marchetti