Il Decreto Rilancio, pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri, riporta in auge il tema della giustizia sportiva accelerata e di nuovi poteri per le Federazioni riconosciute dal CONI.
Nello specifico, si tratta di “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”.
Il DL Rilancio consente alle Federazioni di «adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici».
Tra questi, anche «la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonchè i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021».
Nell’eventualità che decisioni di questo tipo producano un elevato numero di ricorsi, il comma riporta che «la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport».
Il ricorso deve essere presentato entro 7 giorni, ed entro 15 giorni dalla presentazione il Collegio di garanzia prende una decisione. Qualora questa non dovesse arrivare, il ricorso sarebbe considerato respinto e si passerebbe direttamente alla giustizia amministrativa (Tar del Lazio).
«Il termine per ricorrere – si legge nel comma 3 – decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni». «La causa – si legge ancora – è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso».
In caso di necessità la discussione della causa può essere rinviata una sola volta e di non oltre 7 giorni. Il giudizio è deciso con sentenza in forma semplificata, e la motivazione della stessa deve essere pubblicata il giorno successivo o – in caso di complessità – entro i 10 giorni successivi.
«L’appello al Consiglio di Stato – recita infine il comma 5 – è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione». L’iter che segue è lo stesso del Tar, per ricorsi che possono quindi durare fino a un massimo di 100 giorni.