Bonus affitti – Con il Decreto Rilancio il Governo ha esteso la misura del “Bonus affitti” rendendolo disponibile non solo a botteghe e negozi colpiti dall’emergenza Coronavirus, ma anche a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.
Bonus affitti, la norma
Credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo.
Il bonus è riconosciuto anche in relazione all’ammontare del canone mensile relativo ai leasing immobiliari.
Bonus affitti, chi può usufruirne
- Imprese, anche agricole
- Lavoratori autonomi
- Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale
Bonus affitti, gli esclusi
Le imprese, i lavoratori autonomi con:
- ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere) e con
- una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Bonus affitti, come usare il credito d’imposta
- È utilizzabile dopo il pagamento deicanoni anche in compensazione nel modello F24
- È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
Bonus affitti, note
- Il credito d’imposta non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia
- Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.