Rimborso abbonamento palestra
Palestra (Photo by Guido De Bortoli/Getty Images)

Rimborso abbonamento palestra – Con il recente decreto legge 34 del 19 maggio 2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, il governo è intervenuto in maniera radicale a favore degli utenti di palestre e impianti sportivi, prevedendo particolari disposizioni a favore degli utenti danneggiati dalla chiusura degli impianti causata dal lockdown per l’emergenza Covid-19.

In particolare, l’articolo 216 del Decreto Rilancio ha previsto che a seguito della sospensione delle attività sportive disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso marzo, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, deve intendersi ricorrere la sopravvenuta impossibilità totale delle prestazioni dovute in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice Civile.

Rimborso abbonamento palestra – Come presentare l’istanza per il rimborso

Chi, prima del lockdown, ha acquistato un abbonamento ad una palestra (ma anche a un centro sportivo o ad una piscina) potrà presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio, una istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione delle attività sportive, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova dei versamenti effettuati.

Rimborso abbonamento palestra – L’opzione voucher a discrezione dei gestori

I gestori degli impianti, dal canto loro, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte del cliente dovranno provvedere al rimborso del corrispettivo dovuto, oppure, in alternativa, rilasciare ai clienti un voucher di pari valore utilizzabile, senza condizioni, entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

Rimborso abbonamento palestra – Il Decreto Rilancio rafforza le tutele del Codice Civile

Già prima dell’approvazione del Decreto Rilancio il Codice Civile prevedeva forme di indennizzo analoghe, anche se lasciava margini di interpretazione che il governo ha voluto azzerare.

Secondo l’articolo 1256 del Codice Civile, infatti, se la causa di impossibilità sopravvenuta (la possibilità di accedere alla palestra) è solo temporanea, l’estinzione dell’obbligazione (l’abbonamento) potrà avvenire solo se l’impedimento dovesse perdurare sino al punto da renderla sostanzialmente irrealizzabile oppure se il creditore non abbia più interesse a conseguirla.

Il successivo articolo 1464 dello stesso Codice Civile, stabilisce inoltre che, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora l’impossibilità della prestazione riguardi solo una parte di essa, non è possibile chiedere la risoluzione dell’ intero contratto ma solo la riduzione della prestazione ancora dovuta dal soggetto “impossibilitato”, salvo che la controparte non decida di recedere dal contratto non avendo più interesse all’ adempimento parziale.

Ora grazie alla norma introdotta dal Decreto Rilancio chi volesse ottenere il rimborso dell’abbonamento alla palestra potrà invece chiederlo senza dubbi. Anche se il gestore della palestra potrà provvedere al rimborso attraverso un voucher di pari valore utilizzabile, senza condizioni, entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva previste dai Dpcm emanati per l’emergenza Coronavirus.

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