Bonus 600 euro lavoratori spettacolo – Con il messaggio n. 2263/2020 l’INPS ha fornito le istruzioni per il riesame della domanda da parte dei lavoratori a cui è stata rigettata la richiesta di erogazione del bonus da 600 euro relativo al mese di marzo.
C’è tempo 20 giorni dal ricevimento del rifiuto INPS per proporre domanda di riesame (il termine decorre dal 1° giugno, data pubblicazione del messaggio, per coloro che a tale data l’ avevano già ricevuto). In alternativa resta il ricorso al giudice.
Bonus 600 euro lavoratori spettacolo, i requisiti per accedervi
Il bonus da 600 euro spetta ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri a tale fondo e un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019.
Per ottenere il bonus da 600 euro, inoltre, non si deve essere titolari di pensione e non si deve essere titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Bonus 600 euro lavoratori spettacolo, la verifica dei requisiti
Per la verifica del primo requisito, l’INPS ha considerato il periodo 1/1/2019-31/12/2019 con riferimento ai dati alimentati dalle denunce Uniemens.
La sussistenza di contribuzione in un diverso fondo (ad esempio, fondo pensioni lavoratori dipendenti; fondo pensioni sportivi professionisti ecc.) è ininfluente ai fini del riconoscimento dell’indennità.
Per la verifica del secondo requisito (reddito non superiore a 50 mila euro), l’Inps ha preso in considerazione il reddito imponibile contributivo derivante da attività di spettacolo al netto della quota contributiva a carico del lavoratore.
Pertanto, la verifica è stata effettuata tenendo conto dell’imponibile contributivo complessivo del 2019 (risultante sempre dalle denunce Uniemens).
Per la verifica del terzo requisito (assenza di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020) l’Inps ha preso in considerazione sia i dati risultanti in Unilav che in Uniemens.
Bonus 600 euro lavoratori spettacolo, esclusi i titolari di contratto di lavoro intermittente
I lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro intermittente in corso al 17 marzo 2020, sia a termine che a tempo indeterminato, non hanno diritto all’ indennità Covid in quanto titolari di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
Diversamente, i rapporti di lavoro autonomo in corso alla stessa data del 17 marzo 2020 non sono preclusivi al riconoscimento del bonus per i lavoratori dello spettacolo.
Per il lavoratore dello spettacolo, a differenza del lavoratore stagionale, la cessazione del rapporto di lavoro può anche essere volontaria.