Mkers start up esports

In un precedente intervento abbiamo evidenziato come la deregulation dell’eSoccer rende incerta la natura giuridica e fiscale del rapporto tra il gamer e il team.

Inoltre, il mondo dei videogiochi rende virtuale lo sport e supera le barriere fisiche e geografiche. Il carattere transnazionale dell’attività dei gamers– sia essa off line oppure on line– rende il rischio di doppia imposizione dei redditi elevato.

Molti Paesi applicano infatti ritenute a titolo d’imposta su taluni redditi prodotti dai non residenti, mentre altri – tra cui il nostro Paese – tassa i propri residenti per i redditi ovunque prodotti secondo il cosiddetto world wide taxation principle.

Gli artt. 7 e 15 del Modello OCSE e gli eSports

Al fine di eliminare (o attenuare) la doppia imposizione, il Modello di Convenzione-tipo elaborato dall’OCSE, prevede, in linea generale, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente:

  • dei business profits e dei redditi derivanti da professional services or other activities of an independent character (salva la presenza di una base fissa nello Stato della fonte);
  • dei redditi di lavoro dipendente (nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 15, comma 2, Mod. OCSE).

Le disposizioni antielusive dell’art. 17 Mod. OCSE per “Entertainers and sportspersons

Per i gamers, potrebbero tuttavia rilevare le disposizioni antielusive riservate dall’art. 17 del Modello OCSE agli “Entertainers and sportspersons”, che derogando ai criteri generali previsti dai citati artt. 7 e 15 prevede che tali soggetti siano tassati (anche) nello Stato in cui esercitano – di volta in volta – la loro attività.

Anche se il Commentario al Modello OCSE non fornisce una precisa definizione dei termini entertainer e sportsperson, viene chiarito che entrambi richiedono il soddisfacimento di due condizioni: in primo luogo, la “performance” dell’entertainer o sportsperson deve essere pubblica e, in secondo luogo, la stessa deve avere il carattere di intrattenimento.

Inoltre, posto che il termine sportsperson identifica anche soggetti diversi da quelli che praticano gli sport tradizionali (a prescindere dal carattere professionale o amatoriale dell’attività), si potrebbe ritenere che i giocatori di eSoccer rientrino nel campo di applicazione dell’art. 17.

Sicché, verrebbero tassati nello Stato della fonte, sempre secondo il Commentario, tutti quei redditi direttamente connessi – o per i quali sussiste comunque una close connection – con la performancepersonale resa dal gamer. Sarà, quindi, fondamentale condurre un’analisi caso per caso, per accertare, anche alla luce degli specifici accordi contrattuali, la sussistenza di tale “closeconnection“ che potrebbe anche non essere di facile identificazione soprattutto in presenza, ad esempio, di redditi derivanti dalle sponsorizzazioni, dalle attività di advertising o di merchandising o, ancora, dallo sfruttamento dei diritti d’immagine.

La tassazione nello Stato della fonte di cui all’art. 17 trova applicazione anche nel caso in cui il gamer sia parte di un team e qualora lo stesso venga remunerato attraverso una retribuzione omnicomprensiva (ad esempio, salario mensile) e non specificatamente connessa alla performance resa in un determinato Stato. In tali casi, sarà necessario allocare il reddito prodotto tra gli Stati coinvolti e, seguendo l’approccio suggerito dal Commentario, ciò potrebbe avvenire in ragione del numero di giorni di lavoro trascorsi in ciascuno Stato nel quale lo sportivo ha svolto la propria attività.

Articolo a cura di Stefano Massarotto e Massimiliano Altomare (Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti)

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