Bonus lavoratori autonomi – Il decreto Cura Italia, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede l’erogazione di una indennità aggiuntiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative, che hanno svolto la relativa attività lavorativa, alla data del 23 febbraio 2020, nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (ovverosia i comuni delle prime zone rosse).
A questi lavoratori è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro, erogata dall’INPS, previa domanda, per le mensilità spettanti e per un massimo di tre mesi.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Bonus lavoratori autonomi, i beneficiari
“I beneficiari della richiamata indennità aggiuntiva sono i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”, si legge nella circolare.
“In particolare, l’indennità aggiuntiva è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tale indennità aggiuntiva spetta anche ai liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali”.
“Sono destinatari dell’indennità altresì i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome”.
“La disposizione di cui al citato comma 1 dell’articolo 44-bis del decreto-legge n. 18/2020 prevede, dunque, che le richiamate categorie di lavoratori, ai fini dell’accesso all’indennità aggiuntiva, devono svolgere la relativa attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, come di seguito elencati, o devono essere ivi residenti o domiciliati alla medesima data”.
Bonus lavoratori autonomi, le cifre
“Ai lavoratori come sopra individuati è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività”.
“Detta indennità aggiuntiva è erogata dall’INPS, previa domanda, per le mensilità spettanti e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare”.
“Di seguito i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 1° marzo 2020:
Regione Lombardia:
- Bertonico;
- Casalpusterlengo;
- Castelgerundo;
- Castiglione D’Adda;
- Codogno;
- Fombio;
- Maleo;
- San Fiorano;
- Somaglia;
- Terranova dei Passerini.
Regione Veneto:
- Vo’.
Bonus lavoratori autonomi, come richiederlo
“I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso al servizio per la nuova prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascerà più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità aggiuntiva di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’INPS.