Zhang Goldman Raine

«Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati». Queste le parole di Steven Zhang, presidente dell’Inter, lo scorso 3 marzo contro il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Frasi che hanno portato all’apertura di un procedimento da parte della Procura Federale nei confronti del numero uno nerazzurro.

Un procedimento che si è concluso con un patteggiamento da parte di Steven Zhang e con il pagamento di una multa, come emerge dal comunicato della Figc dello scorso 30 giugno.

“Vista la comunicazione della Procura Federale – si legge nel comunicato – relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Kangyang ZHANG e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  • ZHANG KANGYANG, Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione all’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di una “storia” pubblicata sul social network “instagram” in data 2.3.2020, con riferimento alla rimodulazione del calendario del campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del dott. Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A;
  • F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte ascritte al Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza;
  • Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Kangyang ZHANG, e dal Sig. Giuseppe Marotta, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;
  • Vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 8000,00 (ottomila/00) di ammenda per il Sig. Kangyang ZHANG, e € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.

 

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