Decreto Crescita costi Serie A
(Photo by ANDREAS SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Articolo a cura di Mario Michelangelo Paolini, dello Studio Legale Paolini.

La questione sollevata da Zlatan Ibrahimovic sulla legittimità dello sfruttamento, da parte della famosa casa di produzione di videogiochi EA Sports, delle proprie fattezze nell’ambito della serie di videogiochi “FIFA” presenta, invero, uno spunto di riflessione molto interessante dovute al delicato contemperamento fra i vari interessi in gioco: come si tutela il diritto d’immagine di un singolo atleta nell’ambito degli sport di squadra?

Infatti, in virtù del contratto di sponsorizzazione con una società sportiva, il soggetto sponsorizzante acquisisce il diritto di sfruttare a fini promo-pubblicitari unicamente l’immagine della squadra, e non dei singoli atleti che la compongono. Viceversa, in virtù di un contratto di sponsorizzazione con il singolo atleta, lo sponsor non può sfruttare commercialmente l’immagine dello stesso in associazione alla sua squadra di appartenenza.

L’immagine della squadra e quella dei rispettivi tesserati risultano, tuttavia, indissolubilmente connesse, dal momento che l’immagine stessa della squadra è costituita dall’insieme delle immagini dei singoli atleti che la compongono. Inoltre, anche l’immagine del singolo atleta si compone, oltre che delle sue sembianze, anche del marchio della società di appartenenza.

Occorre dunque fare chiarezza, in assenza di esplicita previsione contrattuale, sui limiti entro cui lo sponsor societario può spingersi nell’utilizzare l’immagine dei singoli giocatori per pubblicizzare il proprio marchio, ossia stabilire di volta in volta quando la titolarità dell’immagine del singolo rimanga in capo all’atleta in quanto tale e quando invece si trasferisca automaticamente in capo alla società sportiva in quanto parte dell’immagine societaria.

Deve innanzitutto premettersi che, nel momento in cui un atleta si vincola contrattualmente con un determinato club, la sua immagine si scinde secondo due direttrici, l’una inerente alla sua individualità, legata alla sua personalità e propria di tutti gli individui (immagine personale), l’altra invece afferente alla sua sportività, come atleta membro di una squadra e legata dunque a quest’ultima (immagine sportiva). Sulla prima l’atleta mantiene la piena disponibilità, sulla seconda il club concorre con alcuni diritti di sfruttamento che non richiedono suo espresso consenso, ma che derivano direttamente dal rapporto professionistico fra di essi instauratosi.

Invero, le prestazioni sportive del giocatore vengono svolte in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato, di cui il datore di lavoro ha diritto di acquisire e disporre di tutti i risultati. Il risultato dell’attività sportiva non si limita unicamente a quello prettamente agonistico, ma si compone altresì del nome e l’immagine dei giocatori ripresi nello svolgimento dell’attività sportiva per conto della squadra di militanza.

Tali elementi, infatti, contribuiscono all’allestimento dello spettacolo sportivo, che altro non è che il servizio commerciale che la società sportiva offre al pubblico in qualità di impresa.

Se, dunque, il prodotto dell’attività commerciale della società sportiva è il suddetto spettacolo, la sua titolarità – compresi tutti gli elementi che lo compongono – risiede ab origine in capo alla società datrice di lavoro e non in capo ai singoli attori che materialmente lo creano.

Tale automatismo è un effetto naturale del contratto di lavoro subordinato, senza che a ciò sia necessaria un’espressa pattuizione; la prestazione di lavoro subordinato viene svolta in nome e per conto della società titolare delle prestazioni sportive dell’atleta, la quale ne acquisisce i frutti in forza del contratto stipulato con i giocatori stessi e a fronte del corrispettivo in esso previsto.

Tuttavia, se anche la concessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine del giocatore è insita nella prestazione lavorativa da esso dovuta, ciò non vuol dire che sia illimitata. Al contrario, essa è circoscritta all’immagine sportiva dell’atleta, ossia unicamente a quelle immagini in cui l’atleta è ritratto nello svolgimento dell’attività sportiva per conto della società di appartenenza, che è quanto dire nello svolgimento della sua normale prestazione di lavoro subordinato.

Tutto ciò che esula da questa cornice rimane nella piena disponibilità dell’atleta e può essere concessa in licenza solo previo suo consenso. Ciò comporta, in primis, che l’immagine personale dello sportivo inteso come individuo non è acquisibile automaticamente dalla società, quanto piuttosto unicamente a fronte di espressa previsione contrattuale.

In secundis, perché operi l’acquisizione automatica dell’immagine dei propri tesserati da parte della società è necessario che questa venga ripresa senza che a tal fine l’atleta sia chiamato a fornire prestazioni ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale collegata alle gare ovvero alle attività sociali cui è contrattualmente tenuto.

Ne segue che, mentre le immagini riprese durante un allenamento rientrano pienamente nei diritti del club, al contrario ne rimarrebbero escluse quelle riprodotte a seguito di un eventuale servizio fotografico in studio. Al di fuori dell’esercizio della propria prestazione di lavoro, pertanto, la società non può disporre dell’immagine del singolo atleta senza precipuo accordo.

In ogni caso, nonostante tale limitazione, la società ha comunque la possibilità di utilizzare e riprodurre legittimamente l’immagine dei propri giocatori quando vengano in considerazione non uti singuli, bensì nel loro insieme. Ciò nei limiti in cui tale gruppo richiami l’immagine della società e, dunque, l’individualità dei singoli ceda il passo alla collettività della squadra.

L’immagine stessa della squadra, come detto, è composta dall’insieme dell’immagini di ciascun atleta che la compone, per cui quest’ultima è ben titolare dell’immagine di gruppo come rappresentazione della squadra e libera di cederla al proprio sponsor, purché il numero di giocatori raffigurati sia tale da non indurre i terzi nell’erroneo convincimento che il consenso sia stato prestato da uno o più determinati giocatori e non dalla società.

Peraltro, stesso discorso può e deve farsi dal punto di vista degli atleti. Essi, tenuto fermo l’obbligo di indossare il materiale tecnico fornito per l’attività sportiva dallo sponsor societario – eccettuato il materiale funzionale al suo svolgimento – sono liberi di associare la propria immagine personale al marchio di un’azienda anche concorrente, purché non si faccia alcun riferimento alla propria squadra di appartenenza senza che vi sia specifico accordo in proposito. Di conseguenza possono cedere liberamente i diritti di utilizzazione della propria immagine “in borghese”, mentre necessitano del consenso della società qualora volessero disporre della propria immagine “in divisa”, in quanto raffigurante anche il marchio della società stessa.

In conclusione, l’immagine sportiva dell’atleta di uno sport di squadra impone una serie di considerazioni derivanti dalla sua intensa compenetrazione con i segni distintivi della società sportiva titolare del diritto alle sue prestazioni sportive.

Ciò porta al sorgere di una fattispecie composita di diritto d’immagine, in relazione alla quale i vari interessi in gioco vengono contemperati come segue: se l’immagine è ritratta durante lo svolgimento dell’attività sportiva o sociale svolta per conto della società, senza che siano richieste prestazioni ulteriori che esulino dalle normali attività contrattualmente previste, o se ritragga un gruppo di giocatori – anche non impegnati in attività istituzionali – che sia idoneo a richiamare l’idea di squadra, la titolarità dell’immagine risiede ab origine (senza apposito titolo che la trasferisca ndr) in capo alla società.

Nei restanti casi l’immagine rimane nella disponibilità del singolo, per cui occorrerà sempre uno specifico accordo fra atleta e società sportiva (prassi sempre più frequente l’inserimento di specifiche clausole contrattuali ndr) e/o sponsor.

Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle Convenzioni siglate dai rappresentanti di categorie. Ed è questo, tornando al caso di specie, il punto dirimente della questione che ha ispirato questo articolo, poiché sono proprio i rappresentanti di categoria dei calciatori a stipulare contratti di sfruttamento dei diritti di immagine degli associati con aziende terze.

Ciò accade, ad esempio, con le figurine Panini, ed a ben vedere anche con la Electronic Arts. Ebbene, in entrambi i casi si tratta essenzialmente del ritratto dei giocatori nella loro immagine sportiva, caratterizzata dalla presenza dei loghi e colori della propria squadra, e tuttavia né la società né l’atleta sono titolari dei relativi diritti di sfruttamento, bensì l’AIC, cui i calciatori cedono tali diritti al momento dell’adesione alla stessa associazione.

L’art. 26 dello Statuto dell’AIC, infatti, recita così: “L’iscrizione all’AIC comporta peraltro l’automatica concessione a quest’ultima dei diritti all’uso esclusivo del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati in relazione all’attività professionale svolta dai medesimi ed alla realizzazione, commercializzazione e promozione di prodotti oggetto di raccolte o collezioni o comunque di prodotti che, per le loro caratteristiche, rendano necessaria l’utilizzazione dell’immagine, nome o pseudonimo di più calciatori e/o squadre. L’AIC potrà esercitare tali diritti direttamente, per il tramite di enti o società da essa costituiti o attraverso la concessione di licenze od autorizzazioni a terzi, anche a titolo oneroso”.

È la AIC, dunque, a detenere i diritti allo sfruttamento commerciale dell’immagine sportiva di Zlatan Ibrahimovic, ed è la stessa AIC a concederne in licenza l’utilizzo – dietro compenso – ad Electronic Arts. L’eventuale indebito utilizzo di tale immagine riguarderà il rapporto contrattuale insorto fra AIC e EA Sports, con buona pace di Ibra.

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