A cura dell’Avv. Flavia Tortorella – Esperta di diritto sportivo
Il Torino non scenderà in campo per disputare la gara valevole per il Campionato contro la Lazio. A determinare la volontà della società granata di non disputare la gara vi sarebbe l’imposizione della quarantena per l’intero gruppo squadra adottata dalla competente Autorità Sanitaria Locale. Il periodo di isolamento fiduciario imposto dalla ASL terminerà, infatti, successivamente all’impegno agonistico contro la Lazio.
Dal canto suo, la Lega di Serie A sembra ritenere che la gara debba e possa disputarsi, e ciò in conformità con i protocolli e le norme in tema di gestione dei casi di positività e rinvio delle gare. Scorrendo le disposizioni del Comunicato Ufficiale n. 51 del 2 ottobre 2020 adottato dalla Lega di Serie A è possibile rilevare come siano stati espressamente regolamentati i casi di positività, isolata ad uno o più calciatori ovvero estesa ad intere squadre, formulando regole ed eccezioni per la corretta gestione delle competizioni.
Segnatamente, la regola di carattere generale impone la disputa della gara tutte quelle volte in cui un Club abbia almeno tredici calciatori disponibili (di cui almeno un portiere). Il calcolo dei tredici dovrà effettuarsi tenendo in considerazione tutti i calciatori tesserati per il Club ai quali sia stato assegnato il numero di maglia. Laddove la società coinvolta non riesca a schierare una squadra con il suddetto numero minimo di calciatori, viene espressamente prevista la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0 – 3.
Tuttavia, nello stesso impianto regolatorio si rinviene l’eccezione alla richiamata regola generale secondo cui, laddove in un arco temporale di sette giorni consecutivi dovessero risultare positivi dieci o più calciatori di uno stesso Club, il Presidente della Lega di Serie A dovrà disporre automaticamente il rinvio della prima gara utile nella quale sarà impegnato il Club.
Ipotesi quest’ultima verificatasi proprio nei riguardi del Torino, che ha potuto usufruire del rinvio della gara contro il Sassuolo, motivo per cui non gli è stato possibile provvedere ad una nuova richiesta di rinvio. Difatti, nel Comunicato Ufficiale già richiamato viene sancito il principio per cui il rinvio della gara per le condizioni previste nella declinata eccezione ( in presenza di dieci o più calciatori positivi in uno stesso Club), potrà essere concesso una sola volta nel corso della stagione sportiva a ciascun Club. Alla luce del reticolato normativo di riferimento, appare maggiormente comprensibile la scelta della Lega di Serie A di non autorizzare il rinvio della gara Lazio – Torino, avendo quest’ultima già usufruito del “bonus” di rinvio gara.
Sotto diverso profilo, il provvedimento della ASL, seppur ostativo alla regolare disputa della gara, appare circoscritto al c.d. gruppo squadra, non estendendosi dunque a tutti i calciatori tesserati per un Club a cui sia stato assegnato il numero di maglia. Circostanza quest’ultima che ci riconduce alla regola di portata generale secondo cui la gara dovrà disputarsi se il Club dimostra di avere a disposizione almeno tredici calciatori (di cui un portiere) ed in assenza della quale (dimostrazione) potrebbe profilarsi la perdita della gara a tavolino.
Soluzione quest’ultima esclusa in una pronuncia del massimo organo di giustizia sportiva nella quale, a seguito della mancata disputa della gara Juventus – Napoli, si enfatizzava la predominanza dei provvedimenti delle ASL competenti rispetto alle specifiche disposizioni protocollari FIGC. Un caso non del tutto analogo a quello attualmente preso in esame, anche alla luce della concitazione dei momenti e delle circostanze verificatesi in Juventus – Napoli, rispetto ad una impossibilità conclamata e protratta nel tempo in capo al Torino che sembrerebbe escludere in radice l’imprevedibilità propria della causa di forza maggiore.
Non resta che attendere il fischio finale del Giudice Sportivo al quale spetterà di omologare la gara in questione, senza dimenticare il diritto di ricorrere in capo a ciascuna delle società impegnate laddove ritenessero, ciascuna per propria ragione, ingiusta e/o illegittima l’omologazione del risultato sportivo.