Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo (foto Daniele Buffa Image via onefootball)

L’Associazione Italiana Calciatori mette nel mirino la fiscalità agevolata per i calciatori impatriati, contenuta nel cosiddetto Decreto Crescita.

“Il D. Lg 30 aprile 2019, n. 34 ha introdotto un regime tributario ad hoc (art. 16, commi 5-quater e 5-quinquies, D. Lgs n. 147/2015) per i rapporti tra Società e sportivi (calciatori) disciplinati dalla Legge n. 91/81”, si legge in una nota sul sito.

Secondo l’Associazione Italiana Calciatori, “la norma richiamata ha prodotto un effetto distorsivo del mercato del lavoro degli sportivi, favorendo alcuni e discriminando gli altri a seconda dell’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia. L’AIC auspica che il legislatore possa intervenire presto per risolvere gli effetti critici della norma, limitandone il campo di applicazione e fissando dei parametri precisi”.

“In concreto, con l’adesione al regime fiscale di maggior favore, i redditi prodotti dagli sportivi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare”.

“L’adesione al regime è su opzione e comporta l’obbligo del versamento di un contributo, pari allo 0,50% della base imponibile”, spiega poi l’Assocalciatori entrando nello specifico, per i giocatori, di come dovrà versare il contributo.

“I criteri e le modalità di versamento del contributo dovuto dai lavoratori sportivi impatriati sono dettati dal DPcm 26 gennaio 2021, n. 66. Il contributo va versato annualmente entro il termine per il versamento del saldo dell’Irpef relativa al periodo d’imposta di riferimento: per l’anno 2020 entro il 30 giugno 2021”.

“Il versamento deve avvenire con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo “1900”, denominato “Contributo sportivi professionisti impatriati – adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d. lgs. n. 147 del 2015”, istituito con risoluzione delle Entrate n. 17/2021. È fatto divieto di compensazione”.

“È importante sapere che l’omesso o insufficiente versamento del contributo entro i termini previsti, si traduce nella decadenza dal beneficio”.

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