(Foto Thierry Breton / Panoramic / Insidefoto)

Da un punto di vista squisitamente giuridico, un’associazione può essere definita come un insieme di persone fisiche (oppure giuridiche) che condividono uno scopo comune e, insieme, pongono in essere degli atti con l’obiettivo di raggiungere il fine stesso.

Da un punto di vista strettamente normativo, invece, le associazioni, nel nostro Paese, trovano giustificazione e disciplina giuridica nella nostra Costituzione.

L’articolo 18 della Costituzione, infatti, rappresenta il primo riferimento normativo in materia di associazioni. Esso stabilisce ed autorizza i cittadini alla libera associazione purché mirata al raggiungimento di fini non contrari allo statuto penale.

Sempre l’articolo 18, inoltre, vieta espressamente le associazioni segrete e quelle che, con l’utilizzo di atti militari, si pongono degli scopi politici.

L’associazione presuppone, quindi, una condivisione reiterata nel tempo. Per questo motivo si differisce dal diritto di riunione che viene regolato, invece, nell’articolo 17.

Se l’articolo 18 disciplina i principi costituzionali degli enti associativi con rispetto alle libertà concesse ed ai divieti imposti, è il codice civile a disciplinare le modalità costitutive e di gestione delle associazioni stesse.

Volendo semplificare il concetto, quindi, possiamo considerare un’associazione come un’organizzazione di due o più persone che si riuniscono con il fine di raggiungere un obiettivo comune.

Lo scopo di un’associazione è, in via generale, privo di lucro e può essere di natura sportiva, assistenziale, ludica, culturale o filantropica. Si tratta, solitamente, di enti no profit che, per legge, non possono distribuire utili agli associati neppure in forma indiretta.

Le associazioni senza scopo di lucro si dividono in:

  • associazioni riconosciute;
  • associazioni non riconosciute.

Alla prima categoria appartengono tutti gli enti che sono tenuti a seguire determinati obblighi di costituzione (mediante atto pubblico) per ottenere lo status di persona giuridica, mentre alla seconda appartengono tutte quelle associazioni non iscritte al registro delle società.

Nel caso di associazioni riconosciute i terzi creditori possono rivalersi solo sul patrimonio dell’ente mentre nel secondo, nel caso di patrimonio associativo non sufficiente, saranno gli amministratori a dover rispondere con il proprio.

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, le associazioni sono tenute ad operare secondo precise norme giuridiche sia da un punto di vista contabile che fiscale.

Oggi noi ci occupiamo di un particolare aspetto economico finanziario cercando di approfondire il concetto relativo ad un conto corrente per associazioni.

Conto corrente per associazioni

Anche le associazioni, come tutte le altre forme giuridiche, hanno necessità, per lo svolgimento della propria operatività, di un rapporto di conto corrente dedicato.

Il conto corrente per associazioni è uno strumento finanziario rivolto, in modo specifico, ad enti no profit e con finalità specifiche (sportive e culturali ad esempio).

Si tratta di un prodotto che si avvale di condizioni agevolate ed operatività mirata rispetto a quelli tradizionalmente dedicato alle imprese. D’altronde è anche vero che le esigenze di una SpA e di un ente assistenziale no profit non sono esattamente la stessa cosa.

Un conto corrente per associazioni svolge la consueta operatività (servizio di cassa mediante custodia del risparmio e gestione del denaro) ed offre i servizi più tradizionali quali versamenti, prelievi e pagamenti fino al limite del saldo disponibile.

Anche al conto corrente per associazioni è possibile collegare tutti gli strumenti di pagamento quali una carta di credito online e carta di debito. Il contratto di home banking, essenziale per gestire da remoto il proprio rapporto di conto, è, in via generale, compreso nel contratto principale.

Per quel che concerne le condizioni di conto corrente è bene sottolineare che quelle riservate agli enti associativi sono particolarmente concorrenziali.

Navigando in rete è possibile riscontrare una gamma di prodotti piuttosto significativa; quasi ogni Istituto di credito dispone della propria offerta personalizzata ed è possibile accedere allo strumento anche attraverso le cosiddette Banche online.

Consultando alcuni dei numerosi fogli informativi disponibili abbiamo riscontrato che la maggior parte delle offerte propone un canone annuo (più o meno conveniente) a fronte di operazioni illimitate comprese nel pacchetto.

Tra gli oneri bancari non compresi nel canone, in via prevalente, abbiamo trovato le commissioni per bonifici SEPA disposti allo sportello, i prelevamenti tramite carta di debito effettuati presso altri sportelli e le spese postali (relative, ad esempio, all’invio dell’estratto conto e delle comunicazioni di trasparenza bancaria).

L’accesso Home Banking è gratuito e, anche per i conti correnti riservati ad associazioni, è possibile richiedere un’apertura di credito (parametrata al volume d’affari associativo) generalmente sotto forma di fido di cassa.

Va evidenziato, infine, che i conti correnti associativi non sono soggetti al pagamento dei bolli.

Sulle modalità specifiche di apertura del conto corrente ci soffermeremo più avanti entrando nel dettaglio sulle modalità specifiche e la documentazione richiesta.

Conto corrente per associazioni a scopo di lucro

La prima domanda da porsi, innanzitutto, è chiedersi se esistono le associazioni a scopo di lucro e se si tratta di enti disciplinati giuridicamente.

Con la locuzione “associazione avente scopo di lucro” si intende un ente che, in conseguenza della propria attività, intende distribuire ai propri associati delle quote di utile maturate nel corso dell’anno solare.

É bene precisare, però, che tutte le associazioni che intendono trarre profitto dal proprio lavoro, sono tenute ad assumere una personalità giuridica specifica. La legge, a tal proposito, stabilisce che tutte le associazioni possono trasformarsi in una qualsiasi società di capitali (SpA e Srl) purché tale opzione non sia esplicitamente esclusa dallo statuto e purché non abbiano ricevuto contributi di natura pubblica o politica.

La forma di trasformazione associativa più consueta al fine di ottenere una divisione di utili rimane comunque quella in una società cooperativa in considerazione dell’evidente scopo di natura mutualistica.

Per deliberare la trasformazione di un’associazione in una società, naturalmente, è necessario che l’assemblea deliberi in tal senso con una maggioranza, almeno, dei 3/4.

La conversione associativa in persona giuridica amplia significativamente il concetto di conto corrente bancario ad esse dedicate. Nel caso di un’associazione con scopo di lucro si rientra nella più ampia casistica riservata alle persone giuridiche.

Una società di capitali, probabilmente, avrà necessità di un’operatività maggiore e di servizi aggiuntivi più specifici come potrebbe essere una linea di credito di anticipazione fattura oppure estera.

In tutti questi casi le banche mettono a disposizione conti correnti specifici e, addirittura, personalizzabili in relazione alle differenti esigenze. Anche le condizioni economiche saranno più onerose rispetto a quelle riservate alle associazioni senza scopo di lucro.

Conto corrente per associazioni no profit

La maggior parte degli Istituti di Credito dedica un conto corrente specifico per gli enti no profit che necessitano di un rapporto bancario (o postale) ai fini contabili e fiscali.

Cosa sono le associazioni no profit?

Le associazioni prive di scopo di lucro sono delle forme organizzative che appartengono al cosiddetto Terzo Settore e che si collocano tra lo Stato ed il mercato e che, nell’esercizio della loro attività, si pongono come obiettivo un bene di natura comune.

Tali enti, benché non possano giuridicamente distribuire utili ai soci (neppure in forma indiretta), possono svolgere attività a pagamento e conseguire un lucro che, per legge, può essere accantonato o utilizzato per raggiungere gli scopi previsti dallo statuto.

É evidente, quindi, che la necessità di utilizzare un rapporto di conto corrente bancario non sia del tutto marginale, ma sia, al contrario, un elemento di primaria importanza.

Da un punto di vista giuridico le associazioni no profit possono essere strutturalmente costituite in:

  • associazioni di volontariato;
  • comitati;
  • trust;
  • fondazioni;
  • onlus;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • cooperative;
  • associazioni non riconosciute;
  • associazioni riconosciute.

Da un punto di vista fiscale, invece, gli enti no profit possono essere commerciali, non commerciali oppure onlus.

A tutte le associazioni che rientrano in una delle categorie precedentemente individuate le banche (e la posta) riservano un conto corrente specifico che, di solito, prevede l’applicazione di una canone annuo (o mensile) a fronte di un’operatività illimitata.

Il rapporto di conto può essere considerato tradizionale nella sua operatività e gestione, ma richiede, per la sua apertura, un iter burocratico specifico e la produzione di una documentazione ad hoc.

Conto corrente per associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono enti privi di scopo di lucro che hanno come fine lo svolgimento di attività sportive.

Si tratta di organizzazioni che possono costituirsi in forma riconosciuta oppure non riconosciuta e possono gestire una o più attività sportive (sempre in forma dilettantistica).

Nonostante siano enti no profit, però, le ASD hanno l’obbligo di aprire un rapporto di conto corrente per effettuare pagamenti a fornitori e iscritti, ma anche per ricevere donazioni che consentono loro di proseguire la loro attività.

Attualmente l’offerta a loro riservata è particolarmente vasta sia nel settore tradizionale, sia nel campo degli istituti che offrono dei conti correnti esclusivamente in forma digitale.

Essi prevedono, in via generale, la gratuità del canone per un certo periodo iniziale (in alcuni casi anche piuttosto lungo) e permettono la consueta operatività tra cui l’accesso a tutti i sistemi di pagamento come i bonifici SEPA sui quali, però, è previsto un ricarico commissionale.

L’offerta si completa anche con una o più carte di debito che permettono i prelevamenti di contante presso gli sportelli abilitati (nel caso di istituti che offrono una gestione on line non è rara l’assenza di commissioni).

Alcuni istituti di credito offrono anche incentivi interessanti come sistemi di cashback piuttosto remunerativi.

Domande frequenti sul conto corrente per associazioni

Le FAQ più comuni circa i conti correnti per associazioni riguardano alcune macro categorie quali:

  • le modalità di apertura di un conto corrente dedicato;
  • la documentazione necessaria all’apertura;
  • l’obbligatorietà o meno dell’accensione di un conto corrente per associazione;
  • le modalità di gestione del conto;
  • e condizioni applicate.

Ci occupiamo ora di trovare una risposta a tutte le FAQ più gettonate, partendo dal nodo dell’obbligatorietà dell’accensione di un conto corrente o meno.

Il conto corrente per associazioni è obbligatorio?

É bene precisare, innanzitutto, che non esiste al momento una norma giuridica specifica che sancisce l’obbligatorietà relativa all’accensione di un conto corrente intestato all’associazione stessa.

Nonostante il libero arbitrio, però, è bene sottolineare che un rapporto di conto corrente è un’opportunità ed una necessità allo stesso tempo anche per gli enti no profit.

Un conto corrente, infatti, è il mezzo di tracciabilità per eccellenza in relazione all’operatività economico finanziaria dell’associazione. Poiché gli enti trovano sostentamento e linfa vitale dalle donazioni da terzi, è evidente che un conto corrente sia la soluzione migliore per gestire oltre alle uscite (tramite le disposizioni di pagamento) anche le entrate.

La tracciabilità dell’operatività di un’associazione è un tema da sempre scottante. Per molto tempo le aziende di credito hanno visto con sospetto l’operato degli enti no profit a causa di una scarsa chiarezza nella gestione complessiva del denaro, ma con la recente legislazione che ha introdotto benefici fiscali per le associazioni a fronte di una maggior trasparenza, la situazione è significativamente migliorata.

Il conto corrente dell’associazione è intestato al presidente?

Il conto corrente dedicato ad un ente no profit va intestato all’associazione e non al presidente della stessa.

Va ribadito, infatti, che il rapporto bancario è riservato all’esclusiva operatività dell’associazione e non può essere utilizzato per scopi diversi. Nel contempo è vietato anche utilizzare un conto corrente personale del presidente per accogliere l’operatività dell’associazione stessa.

L’apertura di un rapporto intestato all’associazione va comunque chiesto dal Presidente che si recherà presso l’azienda di credito con tutta la documentazione necessaria alla materiale accensione.

Cos’è necessario per l’apertura di un conto corrente associazione?

L’apertura di un conto corrente intestato ad un’associazione è subordinata alla produzione di alcuni documenti associativi che saranno necessari alla banca per espletare tutti i controlli in materia di antiriciclaggio, per accertare l’attribuzione dei poteri e tutto quanto attenga alla sfera dell’operatività.

Quali sono i documenti necessari?

  • atto costitutivo registrato dal notaio o dall’Agenzia delle Entrate;
  • statuto associativo;
  • certificato di concessione di Partita Iva (se esistente);
  • il verbale del Consiglio di direzione dal quale si evincono i poteri di firma.

Il verbale, in particolar modo, è un documento essenziale per accertare che il Presidente, materiale latore della documentazione, sia stato regolarmente incaricato dall’associazione ad aprire un conto corrente e ad agire per suo conto.

Come scrivere un verbale di chiusura conto corrente associazione?

La chiusura di un conto corrente intestato ad un ente no profit viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’associazione stessa.

Il verbale può seguire, più o meno, una traccia non troppo dissimile a quella riportata in calce:

 

 

Il giorno…….. del mese di …………………………………… , dell’anno ………alle ore…….., presso la sede Sociale, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione………………………………………………………..

Il/La Presidente, verificata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………dichiara valida e aperta la seduta e conferisce al/la Sig/Sig.ra………………… la qualifica di Segretario dell’adunanza.

Il/La Presidente informa i Consiglieri che a seguito delle seguenti motivazioni…….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….si rende necessaria la chiusura del rapporto di conto corrente numero …………………………… acceso il ……… presso la Banca……..…………………………intestato all’Associazione ……………………………………………

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la proposta del/la Presidente all’unanimità ed autorizza il/la Presidente Sig/Sig.ra………………………………………..alla chiusura del conto corrente sopra citato.

Letto e sottoscritto in data………………………………….

 

Come fare per l’apertura del conto corrente di un’associazione non riconosciuta?

Un’associazione non riconosciuta è un ente privo di personalità giuridica e privo di patrimonialità perfetta. Ne sono un esempio i partiti politici. Anche le associazioni non riconosciute possono accendere un conto corrente, purché l’ente sia correttamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e sia in possesso del codice fiscale.

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