Il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le motivazioni della sentenza relativa al caso plusvalenze, attraverso la quale erano state prosciolte tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club «deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili».
Tra le righe del documento, che riporta le motivazioni a supporto della decisione, il Tribunale ha indicato una delle strade che potrebbero essere seguite per la determinazione del valore di un calciatore, in modo da poter sanzionarne un eventuale eccessivo scostamento.
«Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore – si legge nel documento – rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione».
«De iure condendo, si potrebbe pure pensare alla fissazione di criteri valutativi che individuino un “range” di valore, all’interno del quale vada fissato il corrispettivo della cessione/acquisizione», è la proposta del Tribunale Federale Nazionale a proposito della ricerca di un metodo utilizzabile.
«Ma a ciò non potrebbe che provvedere la FIFA, trattandosi di disciplina sovranazionale e mondiale. Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare», conclude il testo.