Cosa rischia la Juventus
(Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Articolo a cura dell’Avvocatessa Flavia Tortorella – Esperta di diritto sportivo

Alla luce delle plurime contestazioni ipotizzate dall’organo inquirente vengono in evidenza diverse fattispecie incriminatrici che, a vario titolo, muovono ipotesi di responsabilità penale nei confronti di persone fisiche, alti dirigenti della società Juventus FC e della società stessa.

Come noto il reato di manipolazione del mercato costituisce, assieme al reato di abuso di informazioni privilegiate, una tipica ipotesi di “abuso di mercato”. Così come le “false comunicazioni sociali delle società quotate” è norma posta a presidio della trasparenza delle comunicazioni sociali, anche ai fini dell’armonioso sviluppo di un mercato moderno ed efficiente, alla base del recente intervento normativo del falso in bilancio.

Segnatamente, la falsità del bilancio deve ricercarsi nelle informazioni quantitative e qualitative che con esso vengono trasmesse che, tuttavia, a mente della tradizionale dottrina, non appare traducibile con una specifica formula scientifica. Non di meno è stato affermato che i metodi empirici utilizzati nella prassi professionale e nella revisione possono apportare un contributo alla comprensione della significatività dell’alterazione contabile.

Cosa rischia la Juventus – I problemi nella redazione del bilancio

Sussistono, tuttavia, ineliminabili situazioni, particolarmente complesse e problematiche, che pongono il redattore del bilancio di fronte a non ben definibili applicazioni di discrezionalità tecnica nei processi di valutazione. In siffatti casi si tratterà di adottare un processo di quantificazione di particolare evidenza e qualità, attraverso un procedimento che necessita di essere spiegato attraverso una nota integrativa, documentato e ripetibile, basato su parametri quanto più oggettivi e riscontrabili, oltre che su tutte le informazioni assumibili mediante l’ordinaria diligenza professionale.

La Suprema Corte di Cassazione, intervenuta in tema, nelle sue pronunce più recenti, ha stabilito come la verità contabile espressa dai documenti di bilancio, seppur non possa essere sterilizzata dalla sua componente di soggettività, debba fornire una rappresentazione attendibile e completa dei fatti materiali essenziali, affinché i destinatari della comunicazione siano in grado di orientare le proprie scelte in modo consapevole.

La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ha costituito oggetto di interessamento ad opera della giurisprudenza di merito e di legittimità entrambe assestate nel ritenere che il reato possa configurarsi tanto nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, quanto nella ipotesi di inesistenza soggettiva, ossia quando l’operazione si è effettivamente conclusa ma per quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati in fattura. La configurabilità di tale fattispecie di reato si verifica persino nel caso di sovrafatturazione qualitativa, ossia nel caso in cui la fattura attesti cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, essendo oggetto di repressione penale ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

Di eguale portata fraudolenta è la condotta tesa ad ostacolare l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza connotato da due distinte condotte tipiche: da una parte l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero all’interno delle comunicazioni rivolte all’autorità di vigilanza previste dalla legge, la quale richiede che la falsità venga realizzata attraverso mezzi fraudolenti e, dall’altra, l’occultamento con altri mezzi fraudolenti di fatti che si sarebbero dovuti comunicare. Quest’ultima disposizione, attraverso la tecnica descrittiva del reato causalmente orientato, vede strutturarsi la condotta in funzione della sua idoneità causale rispetto all’evento, dunque la capacità di ostacolare le funzioni di vigilanza demandate alle autorità pubbliche.

Cosa rischia la Juventus – Gli eventuali illeciti in ambito sportivo

Date queste premesse è possibile ipotizzare la progressiva – quanto fisiologica – emersione di illeciti di stampo disciplinare in ambito sportivo. Due i profili che meritano particolare attenzione:

  • l’ipotesi di un procedimento teso all’accertamento di plusvalenze fittizie e
  • quello afferente la qualificazione della condotta tesa a simulare accordi transattivi con i tesserati di rinuncia agli emolumenti.

Sotto il primo dei ridetti profili, le sentenze di assoluzione intervenute recentemente hanno ampiamente chiarito (in modo confermativo e definitorio rispetto al passato) come, seppur vi sia «la diffusa percezione che alcuni valori si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato», non sia possibile «verificare se le modalità della loro formazione rispettino delle regole codificate perché inesistenti». Da qui l’invito della Corte Federale «ad individuare dei criteri attraverso i quali esaminare le modalità di formazione delle plusvalenze e il concreto impiego nei parametri federali – anche al fine di scoraggiare l’artificiosa determinazione – per comprenderne la reale natura economica e l’adeguatezza delle operazioni sottostanti», e ciò per concludere come appaia del tutto singolare «che in un ambito molto regolamentato, come quello calcistico, sia carente proprio questa disciplina che assume un ruolo di massima criticità nei bilanci». (Corte Federale D’Appello, decisione n. 89/CFA del maggio 2022).

Pertanto, pur volendo prescindere dalla valutazione circa il peso di simili conclusioni, si porrebbe, seppure astrattamente, il problema del giudicato, immobile nel suo accertamento se non a fronte dell’utilizzo di mezzi d’impugnazione straordinaria utili a revocare e/o revisionare quanto con esso accertato.

Il secondo profilo, infine, ci spinge a valutare la portata dei patti simulatori vergati con i propri tesserati che potrebbero presentare anch’essi una duplice rilevanza: da una parte l’impatto a bilancio ai fini della corretta iscrizione al Campionato di appartenenza e, dall’altra, la violazione delle norme federali in tema di Altre Scritture, evidentemente non depositate presso la rispettiva Lega.

Cosa rischia la Juventus – Le ipotesi di sanzioni

Sotto tale aspetto la celebrazione di un procedimento disciplinare potrebbe comportare l’applicazione di risposte sanzionatorie che vanno dall’esclusione dal relativo Campionato, all’applicazione di punti di penalizzazione in classifica e ammende pecuniarie, oltre all’inibizione delle persone fisiche che materialmente hanno partecipato all’operazione del suo complesso.

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