Sospensione dell’attività degli uffici pubblici, delle attività degli studi professionali, il fermo delle attività nei cantieri e divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente. È quanto stabilisce un’ordinanza del governatore della Lombardia Attilio Fontana.
Si può andare a correre? L’ordinanza in Lombardia
La nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana “entra in vigore domani e produce effetto – salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica – fino al 15 aprile”.
“Le nostre autorità sanitarie ci impongono di agire nel minor tempo possibile. La situazione non migliora anzi, continua a peggiorare”: così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, motivando le misure contenute nella nuova ordinanza.
Si può andare a correre? I dettagli
L’atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:
– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
– la sospensione dell’attivita’ degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’;
– la sospensione delle attivita’ artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
– la sospensione delle attivita’ inerenti ai servizi alla persona;
– la chiusura delle attivita’ degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti gia’ presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
– il fermo delle attivita’ nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attivita’ di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
– la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24′ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
– il divieto di praticare sport e attivita’ motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;
– Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali gia’ in vigore.
Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.
Il giornalismo dovrebbe riportare le notizie complete.
L’Ordinanza riporta testualmente “Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.”
Buona giornata
Antonino
Grazie sig. Antonino per la precisazione.
Se avessero evitato le ammucchiate di ogni tipo prima , non ci sarebbe stato bisogno di impedire ogni forma di movimento anche singolarmente.
Infatti non è impedita, SI PUò praticare attività motoria nei pressi delle proprie abitazioni
Non è chiaro, quindi nei pressi della propria abitazione si puó fare attività motoria singolarmente? Ciioè correre a 500 mt da casa è dunque possibile?
da come è scritta l’ordinanza, nei pressi della propria abitazione è possibile fare sport. bisogna capire cosa vuol dire nei pressi
Esattamente, continua ad essere assolutamente concesso fare attività motoria nei pressi, ma solo nei pressi delle proprie abitazioni. Il buon senso può suggerire soltanto che nei pressi si intenda qualcosa come “nel proprio quartiere”, “nel raggio di 1-2 km”
Se io sono a 2 km da te sono “nei pressi”?
Vi riporto il punto C) dell’ordinanza. resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate
vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza
di almeno un metro da ogni altra persona.
Spero di essere stata d’aiuto.