Articolo a cura di Giovanni Guglielmetti, partner, Elena Ronda, senior associate, e Giulia Tenaglia, associate di BonelliErede
Il blocco prolungato delle competizioni e degli eventi sportivi ha determinato una situazione di temporaneo squilibrio delle posizioni delle parti in tutti i contratti che presuppongono il normale svolgimento di queste attività, tra i quali i contratti di sponsorizzazione e quelli aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti di trasmissione televisiva delle partite/gare.
Tipicamente questi contratti prevedono i pagamenti periodici da parte dello sponsor o dell’emittente televisiva di un canone fisso o comunque di minimi garantiti, che sarebbero teoricamente dovuti. Tuttavia, in questi casi, la parte tenuta al pagamento si è ritrovata – improvvisamente e per un evento imprevedibile e straordinario totalmente estraneo alla sua sfera di controllo – nell’impossibilità di ricevere e fruire in maniera completa della possibilità della prestazione che i contratti prevedono a fronte dei pagamenti dovuti: trasmissione televisiva delle competizioni, e utilizzazione di loghi/marchi dello sponsor nell’ambito degli eventi.
Si rende quindi necessario valutare quale sia la sorte dei contratti che non possono produrre le loro normali utilità a causa di un evento sopravvenuto che è al di fuori del controllo delle parti.
Ci troviamo in uno dei casi nei quali l’impossibilità di fruire integralmente della prestazione contrattuale è riconducibile ad una causa di forza maggiore. Sarà quindi innanzitutto opportuno verificare se i contratti in corso prevedano una specifica disciplina degli effetti che simili eventi producono sul contratto; talvolta i contratti con le emittenti e con gli sponsor prevedono espressamente la sospensione del contratto o la modifica delle relative condizioni in presenza di eventi di forza maggiore.
Se la causa di forza maggiore perdura per un certo tempo, inoltre, talvolta è prevista la conseguenza della risoluzione del rapporto. Si tratta, a ben vedere, di previsioni spesso presenti in contratti di questo tipo che presuppongono lo svolgimento di eventi, i quali, anche per cause non imputabili alle parti, possono venire annullati o posticipati.
Qualora i contratti non contengano alcuna disciplina degli eventi di forza maggiore, occorrerà far riferimento alle generali previsioni di legge sui contratti a prestazioni corrispettive. Si potrebbe in questi casi configurare un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione (ex art. 1464 c.c.).
L’impossibilità sarebbe parziale, piuttosto che totale, in considerazione del carattere temporaneo delle misure di contenimento rispetto all’intera durata residua del contratto; inoltre la controparte del contratto potrebbe comunque continuare a ricavare utilità (sia pur in misura ridotta) dal rapporto. Anche a questo riguardo l’analisi andrà svolta caso per caso tenendo conto dell’intero contesto del contratto e delle prestazioni e utilità ricevute.
Mentre l’impossibilità definitiva porta alla risoluzione del contratto, l’impossibilità parziale e temporanea ha delle conseguenze meno drastiche e può condurre a una rimodulazione delle reciproche prestazioni e quindi a una riduzione del corrispettivo in misura più o meno proporzionale alla temporaneità dell’impedimento (più basso per il caso in cui i campionati dovessero riprendere, più alto nel caso in cui dovessero terminare definitivamente con anticipo).
In alternativa, può venire in considerazione la disciplina della eccessiva onerosità sopravvenuta (ex art. 1467 c.c.), in base alla quale la parte che si ritiene lesa dalla prosecuzione del rapporto a condizioni invariate, può domandare la risoluzione del contratto. La società sportiva in questi casi può valutare la possibilità di evitare la risoluzione del contratto (in ipotesi invocata dallo sponsor o dall’emittente televisiva) offrendo di modificare equamente le condizioni dello stesso, aprendo a una rinegoziazione dei termini che sia in grado di riportare in equilibrio le rispettive posizioni contrattuali senza sacrificare la prosecuzione del rapporto.
In definitiva, è importante che le squadre svolgano una attenta analisi dei contratti in essere e delle opzioni offerte dalla disciplina legale, per essere preparate nel caso di richieste dei partner contrattuali di sospendere le prestazioni o di modificazione dei contratti a individuare le soluzioni e i rimedi di volta in volta più appropriati a far fronte a tali richieste.
In generale la preferenza dovrebbe andare alla strada della rinegoziazione, sia per ragioni di maggiore efficienza economica sia anche in considerazione del principio di buona fede al quale le parti sono sempre tenute a conformarsi nell’esecuzione del contratto.