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(Photo: Federico Tardito / Insidefoto)

Si può fare sport all’aperto o al chiuso? E’ quali attività sportive sono consentite? In molti se lo stanno chiedendo dopo l’entrata in vigore, a partire da sabato 6 marzo 2021, del nuovo Dpcm emanato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi che detta le nuove misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Misure che, in base a quanto previsto dal Dpcm Draghi, il primo emanato dal nuovo presidente del Consiglio, resteranno in vigore fino al 6 aprile 2021.

Quello dello sport è uno dei temi su cui i cittadini si interrogano maggiormente, anche a causa delle norme diverse tra zone caratterizzate da rischio epidemiologico differente e dai repentini cambiamenti di zona delle varie regioni legate all’andamento della curva del contagio e degli altri indicatori di rischio.

Per comprendere dunque quali attività sportive sono consentite è necessario prima sapere in quale zona si trova la propria regione e più in particolare il proprio comune.

Il Dpcm Draghi, nel senso della continuità con i Dpcm emanati dal governo Conte, individua quattro zone di rischio:

  • Zona bianca
  • Zone rossa
  • Zona arancione
  • Zona rossa

Vediamo dunque, sulla base del testo del decreto, che cosa prevede il Dpcm Draghi in merito allo sport e alla sua pratica.

Si può fare sport? Le regole del Dpcm Draghi per la Zona rossa

In base al Dpcm Draghi in Zona rossa «si collocano le regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato».

Quali sono gli sport consentiti dal Dpcm Draghi per le regioni o i territori in Zona rossa?

La risposta si trova all’articolo 41 del decreto che disciplina l’attività motoria e l’attività sportiva.

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Art. 41
(Attività motoria e attività sportiva)

1) Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

2) È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

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Quali sono le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, del Dpcm sospese nelle Zone rosse? Di seguito l’elenco:

  • Palestre (art. 17 comma 2);
  • Piscine e centri natatori (art. 17 comma 2);
  • Centri benessere e centri termali (art. 17 comma 2);
  • Sport di contatto, escluse le competizioni sportive di interesse nazionale (art. 17 comma 3);
  • Attività sportiva dilettantistica di base (art. 17 comma 3);
  • Scuole e attività formativa connesse agli sport di contatto (art. 17 comma 3);
  • Attività sportiva di base e attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, anche se svolte nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento.

Si può fare sport? Le regole del Dpcm Draghi per la Zona arancione e la Zona gialla

Per le regioni o i territori in zona gialla o arancione valgono le disposizioni del Capo III del Dpcm Draghi e in particolare gli articoli 17, 18 e 19 del provvedimento.

Art. 17
(Attività motoria e attività sportiva)

1) È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

2) Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

3) Fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Art. 18
(Competizioni sportive di interesse nazionale)

1) Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

2) La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all’estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.

Art. 19
(Impianti nei comprensori sciistici)

1) Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.

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Tali disposizioni, relative allo sport nelle Zone gialle e nelle zone arancioni, possono essere integrate da disposizioni emanate dalle varie Regioni. La Regione Lombardia, ad esempio, con ordinanza del 2 marzo 2021 ha stabilito che l’intero territorio regionale è entrato in fascia arancione rafforzato, stabilendo, tra l’altro, il divieto di utilizzare le aree attrezzate per gioco e sport all’interno di parchi, ville e giardini pubblici (fatta eccezione per le persone affette da disabilità)

Si può fare sport? Le regole del Dpcm Draghi per la Zona bianca

In Zona bianca si collocano le regioni caratterizzate da uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso. Per “rischio basso” il Dpcm Draghi intende un’incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, per tre settimane consecutive.

Al 6 marzo 2021 solo la Regione Sardegna si trova in Zona bianca.

In termini di sport e attività sportive, per i territori in Zona bianca valgono le norme previste dall’articolo 7 del Dpcm Draghi, in base al quale «cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate».

Sempre in base all’articolo 7 del Dpcm Draghi, «restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive».

Allo stato, dunque, in Sardegna ci sarebbero anche le condizioni per poter riaprire al pubblico le palestre, le piscine e i centri sportivi.

Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sembra tuttavia intenzionato ad andare in questa direzione con molta prudenza.

Bisognerà infatti attendere le decisioni del tavolo a cui parteciperà anche il Comitato tecnico scientifico e le ordinanze del presidente della Regione per capire come e quando sarà possibile riaprire, visto che si tratta della prima volta che una regione italiana è classificata nella fascia di rischio più bassa.

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