FAQ Sport Governo
(Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

FAQ Sport Governo – Alla luce del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, «contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato le FAQ aggiornate relative all’attività sportiva, con le relative specifiche per lo sport nelle varie zone: bianca, gialla, arancione e rossa.

Le risposte presenti nella pagina del Dipartimento per lo Sport sono state pensate per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei testi legislativi inerenti le misure di contenimento del COVID-19.

FAQ Sport Governo – Le novità con il decreto del 24 dicembre 2021

Tra le novità che sono entrate in vigore con il nuovo decreto, la prima riguarda gli impianti sciistici. In particolare, «l’art. 4, comma 3 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 dispone l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento».

Un secondo punto aggiornato riguarda la presenza del pubblico a eventi e competizioni sportive: «Si fa presente che, anche in zona bianca, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”. Inoltre, si dispone l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso».

A proposito della certificazione verde, le FAQ sottolineano le novità a partire dal 10 gennaio 2022. «A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione,  l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, sarà consentito  esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale».

FAQ Sport Governo – La specifica sulle attività all’aperto

Stesso discorso, nell’ultima specifica, per le attività all’aperto ma con necessità di accesso agli spogliatoi: «A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere indicate nel paragrafo precedente».

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