Niente 3-0 a tavolino per Fiorentina-Udinese dello scorso 6 gennaio per le diverse positività al Covid tra i friulani: la gara andrà giocata. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Lega Serie A.
Il Giudice Sportivo ha infatti deliberato “di NON applicare alla Soc. Udinese Calcio le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla medesima Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara medesima”, si legge nella nota.
Secondo il Giudice Sportivo, “deve riconoscersi che la portata sostanziale del provvedimento della ASL friulana, impregiudicata la circostanza che la posizione dei contatti stretti non è stata esattamente predefinita, appare in effetti non dissimile da quella di altri provvedimenti analoghi che hanno portato questo Giudice a ritenere la prestazione sportiva impossibile per factum principis”.
“Per le tre categorie di soggetti individuati dall’Azienda sanitaria e sottoposti a quarantena/autosorveglianza, che vanno ad aggiungersi ai soggetti positivi ancora in isolamento (7+2), si è disposto comunque da parte del Dipartimento prevenzione della ASL il “divieto di esercitare sport di squadra di contatto”.”
“Orbene la società ha confermato come, seppur mediante l’individuazione dei contatti stretti “per esclusione”dalla lista complessiva, si sia addivenuti al blocco dell’attività per un considerevole numero di calciatori (ben 32) fino a tutto il 9 gennaio 2022, con conseguente sospensione degli allenamenti e di ogni attività connessa alla prestazione sportiva fin dal 5 gennaio 2022, in pratica per l’intero gruppo squadra, se si esclude un numero comunque insufficiente (anche ai fini dell’eventuale applicazione del C.U. n. 126 del 6 gennaio 2022) di calciatori primavera disponibili ma non aggregati fino ad allora alla prima squadra”.
“In definitiva, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, è avviso di questo Giudice che il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della ASL friulana possa validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell’esimente per factum principis, trattandosi di determinazione non di per sé necessitata nel suo contenuto finale (estensione, in pratica, a tutti i componenti del Gruppo Squadra) e prevedibile nella sua portata generale”.
“A ciò deve aggiungersi che nessun particolare addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza o, al contrario, di compartecipazione causale, può essere imputato alla società Udinese, a fronte di una siffatta tipologia di provvedimento della ASL (al momento valido ed efficace) e, non da ultimo, del contegno tenuto dalla medesima società nella fattispecie”.
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