Un anno di inibizione per il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ammenda di 300 mila euro per il club bianconero. È questa la sentenza del Tribunale nazionale della Federcalcio nel processo al massimo dirigente juventino per i rapporti non consentiti con i tifosi ultrà. La Procura federale aveva chiesto 30 mesi di inibizione per il presidente e due turni a porte chiuse per la società.
“Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, rigettate le eccezioni preliminari – si legge nel comunicato della FIGC – , ha accolto parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate ha disposto le seguenti sanzioni:
- Andrea Agnelli: anni 1 di inibizione e 20 mila euro di ammenda;
- Francesco Calvo (all’epoca direttore commerciale del club torinese, ndr): anni 1 di inibizione e 20 mila euro di ammenda;
- Stefano Merulla (responsabile del ticket office, ndr): anni 1 di inibizione e 20 mila euro di ammenda;
- Alessandro Nicola D’Angelo (security manager, ndr): anni 1 e mesi 3 (tre) di inibizione e 20 mila euro di ammenda;
- Juventus 300 mila euro di ammenda”.
“L’imponenza del tema generale afferente ai rapporti tra le Società e i tifosi (oltremodo attuale poiché da sempre all’attenzione della FIGC, che lo ha focalizzato con assoluta meticolosità ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico), é stato dettagliatamente esaminato nell’indagine in questione – grazie anche al supporto probatorio fornito dall’indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Torino – all’esito della quale sono emersi elementi di chiara colpevolezza a carico degli odierni deferiti, e, conseguentemente della Società”, si legge nella sentenza del Tribunale Figc.
La sentenza Figc: Agnelli non estraneo
Secondo lo stesso Tribunale Figc, la difesa di Agnelli, basata sulla totale estraneità ai fatti, non può ritenersi fondata. Il presidente bianconero, in un contesto in cui la società puntava a ricucire i rapporti con gli ultras, non avrebbe fatto «nulla ha fatto per evitare il perpetrarsi di tali gravissime condotte», si legge nel dispositivo della Figc. La giustificazione per cui tutto sarebbe stato delegato a Calvo, inoltre, non è stata ritenuta valida poiché «non vi è agli atti alcuna delega formale attribuita al Dott. Calvo in ordine alle attività che si afferma siano state allo stesso delegate, né in atti emerge alcuna attività di controllo e di verifica effettuata dall’Agnelli in ordine all’operato dei soggetti delegati».
Calvo, D’Angelo e Merulla inoltre non sarebbero mai sembrati «preoccupati dell’eventuale circostanza che gli illeciti posti in essere vengano scoperti dal Presidente Agnelli e dai vertici societari (cosa che invece dovrebbe essere normale qualora un preposto contravvenga in maniera così abituale e reiterata a norme di legge e/o a direttive), elemento sintomatico del fatto che non sembra che tale modus operandi fosse considerato deplorevole all’interno della Societá, tanto é vero che, una volta emersa la condotta illecita, non risulta che la Società abbia adottato una politica di completa dissociazione ovvero abbia attivato azioni risarcitorie nei confronti dei dirigenti “infedeli”»
Agnelli, la sentenza Figc: non ha impedito le violazioni
In sostanza, quindi, Agnelli con il suo comportamento avrebbe «agevolato e, in qualche modo avallato o comunque non impedito le perduranti e non episodiche condotte illecite poste in essere dal Calvo – che, al contrario di quanto sostenuto, non fosse titolare di una delega tale da consentirgli piena autonomia organizzativa e decisionale – e, conseguentemente dal D’Angelo e dal Merulla, al dichiarato fine di mantenere rapporti ottimali con la tifoseria».
Per questo il Tribunale Figc ha ritenuto Agnelli colpevole solo per la violazione dell’articolo 12, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che: «Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate».
In particolare, secondo l’ordinamento statale, l’art. 1 quater, comma 7 bis del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 prevede che: «É fatto divieto alle Società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla Società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. É, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies».
Sentenza Agnelli, non colpevole per la frequentazione con Dominello
Questa è l’unica violazione per cui Agnelli è ritenuto colpevole. Il presidente bianconero non è stato sanzionato nè per la violazione dell’articolo 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva (che regolamenta l’introduzione di materiale nello stadio) nè per quanto riguarda il comma 9 dello stesso articolo (in base al quale «ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società»). Proprio la possibile violazione di questo articolo era quello che aveva fatto maggiore scalpore, perché tirava in ballo la possibile frequentazione di Agnelli con Rocco Dominello, ritenuto esponente cosca Pesce-Bellocco di Rosarno.
A questo proposito, il Tribunale «è giunto alla determinazione che tale frequentazione (con Dominello, ndr) avvenne in maniera decisamente sporadica ma soprattutto inconsapevole con riferimento alla conoscenza del presunto ruolo malavitoso dei soggetti citati. Del resto risulta per tabulas che la notizia ufficiale riferita alla presunta appartenenza dei citati soggetti a cosche illecite, venne resa pubblica in epoca successiva rispetto ai rapporti intercorrenti tra la dirigenza e la tifoseria, e che non appena appresa la notizia connessa allo status malavitoso, ogni contatto ebbe immediato termine. Il Tribunale non ritiene quindi sufficientemente provato che una simile frequentazione fosse dotata della contestata “consapevolezza” riferita allo status di quei tifosi; e lo stesso valga per il Presidente Andrea Agnelli, da ritenere completamente ignaro in merito alla peculiarità illecita del personaggio Rocco Dominello, presentatosi ai suoi occhi come deferente tifoso, ma non già come soggetto incline alla pericolosità sociale».
Per quanto riguarda gli altri accusati, Calvo, Merulla e D’Angelo hanno ammesso, si legge nella sentenza, la «reiterata violazione dell’art. 12, comma 2 del CGS», così come del comma 1 dello stesso articolo (in base al quale è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori). E Agnelli, per i motivi di cui sopra, è stato ritenuto responsabile delle stesse violazioni: motivo per cui il Tribunale ha applicato la stessa sanzione per tutti i deferiti, escluso D’Angelo che è stato riconosciuto colpevole anche della violazione dell’articolo 12, comma 3 del CGS.
Gli sponsor pagano poco,lo stadio in cui la famiglia agnelli elkann ha investito ZERO, è ridicolmente da 41 mila posti è il meno redditizio d’Europa, i diritti tv della serie A valgono pochissimo e quelli della Champions, inferiori a quelli pagati da mediaset, saranno da dividere con altre 3 squadre. Il futuro della Juve a livello europeo è tragico
La Juve, legata sempre più alle plusvalenze, cresce meno sul piano del fatturato di tutti i principali club d’Europa e Agnelli invece di renderne conto cerca di sfruttare il club per fare carriera politico sportiva.
Una società ambiziosa in Europa che vuole primeggiare costruisce il wanda metropolitano da 70 mila posti e quasi 300 milioni di investimento, una società che vuole tirare a campare approfittando della bassa competitività della serie A , costruisce l’allianz stadium